La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1004 del 22 gennaio 2004, si è occupata proprio di un caso di questo tipo, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, impugnando la delibera con l’assemblea straordinaria del condominio stesso, in sua assenza, aveva deliberato di adibire una parte del cortile condominiale a parcheggio per le auto dei condomini, che così potevano parcheggiare la seconda auto fuori dal garage.
Secondo il condomino, la suddetta delibera doveva considerarsi illegittima, in quanto la stessa si poneva in violazione del regolamento di condominio, in base al quale il cortile era destinato a giardino, con divieto di parcheggio.
La domanda del condomino veniva rigettata in primo grado, ma la sentenza veniva riformata in grado di appello.
Il Tribunale di Ravenna, infatti, pronunciandosi sull’impugnazione della sentenza di primo grado, aveva annullato la delibera oggetto di contestazione, osservando che la decisione aveva comportato la divisione del cortile comune e avrebbe dovuto essere presa all’unanimità.
Ritenendo la decisione ingiusta, il condominio decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza che aveva annullato la delibera assembleare.
Secondo il condominio ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l’assegnazione dei posti auto nel cortile costituisse una innovazione che comportava una divisione del cortile comune, per la quale era richiesta l’unanimità dei consensi.
Osservava il condominio, infatti, che la suddetta non aveva comportato alcuna divisione della proprietà comune del cortile e che l’assemblea di condominio aveva la possibilità, a maggioranza, disciplinare l’uso della cosa comune, anche assegnando posti auto nominativi a ciascun condomino.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al condominio ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, in particolare, che il Tribunale aveva correttamente inquadrato l’assegnazione dei posti auto in cortile nell’ambito delle “innovazioni vietate”, di cui all’art. 1120, comma 2, cod. civ., in quanto l’assegnazione stessa comportava l’impossibilità, per i condomini che non possedevano una seconda auto, di poter utilizzare una parte rilevante del cortile di proprietà comune.
Di conseguenza, poiché questa decisione andava ad incidere sulla sfera del diritto di proprietà dei singoli condomini, la stessa avrebbe dovuto essere presa all’unanimità.
Ciò considerato, la Cassazione rigettava il ricorso proposto dal condominio, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.