Nel dettaglio la controversia riguardava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ricostruito un reddito non dichiarato di più di 900mila euro, sulla base dei versamenti effettuati sui conti correnti del contribuente. L'uomo amministrava due società del settore edilizio e non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi nel periodo intercorrente tra il 2004 e il 2009. Grazie ai controlli effettuati l'Amministrazione aveva altresì rilevato il ridotto importo del reddito dichiarato nel 2010, a fronte dell'acquisto di un immobile finanziato con un mutuo di ben 600mila euro. Sulla base di questi elementi, l'Amministrazione finanziaria aveva avviato l'accertamento, richiamando l'art. 32, comma primo, il primo comma degli artt. 38 e 41 bis Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Presso la Commissione tributaria provinciale di Roma il contribuente aveva contestato l'applicabilità delle indagini bancarie nei suoi confronti, sostenendo che la presunzione prevista dalla legge riguardasse soltanto i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, e non la generalità delle persone fisiche. Aveva altresì eccepito l'assenza della prescritta autorizzazione alle indagini bancarie e lamentato vizi formali dell'avviso, relativi alla sottoscrizione e alla delega. Tuttavia, sia in primo sia in secondo grado, l'uomo ha visto respingere il proprio ricorso.
L'esito non è cambiato in Cassazione: i versamenti non giustificati possono essere utilizzati per ricostruire redditi imponibili anche nei confronti delle persone fisiche, che non esercitano attività d'impresa o professionale. La conclusione si fonda sul coordinamento tra l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina i poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria, e l'art. 38 dello stesso decreto, relativo all'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.
Punto chiave della pronuncia della Suprema Corte riguarda la natura della presunzione prevista per i movimenti bancari. Si tratta di una presunzione legale relativa: è la legge a riconoscere valore probatorio a determinati elementi, ma il contribuente può dimostrare che la ricostruzione fiscale non è corretta. Tale disciplina si distingue dalle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del c.c., che devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti. Ebbene, secondo la Cassazione, questi requisiti non sono necessari per applicare la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie. In termini pratici, ciò vuol dire che, quando ricorrono i presupposti normativi, il Fisco può riferire i versamenti non giustificati a operazioni imponibili senza dover dimostrare autonomamente - accredito per accredito - quale specifica attività abbia prodotto il reddito. L'Amministrazione può usare questi dati sia per dimostrare l'esistenza di un'attività occulta sia per quantificarne il reddito.
Tuttavia, non è vero che qualsiasi somma versata sul conto sia sempre e comunque automaticamente tassabile. Come accennato in apertura la presunzione può essere superata, a patto che il contribuente fornisca una prova contraria adeguata.
La Corte ha peraltro ricordato che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, la presunzione relativa ai prelevamenti bancari opera nei confronti dei titolari di reddito d'impresa, mentre quella relativa ai versamenti può applicarsi alla generalità dei contribuenti, compresi i privati cittadini.
Una volta che l'Amministrazione finanziaria utilizza legittimamente i dati bancari per l'accertamento, come accennato spetterà al contribuente dimostrare che le somme contestate non sono imponibili. Non basta, quindi, affermare genericamente che i versamenti derivano da prestiti, trasferimenti di denaro o restituzioni di finanziamenti. Occorre fornire elementi dettagliati e concreti che consentano di ricostruire l'origine delle somme, collegando i movimenti contestati alle operazioni effettivamente avvenute. Nella vicenda giunta all'attenzione degli Ermellini, il contribuente sosteneva che gran parte degli accrediti rappresentasse la restituzione di finanziamenti precedentemente concessi alle società amministrate. Tuttavia, non aveva indicato adeguatamente i documenti prodotti a sostegno delle proprie giustificazioni per ciascun movimento.
La prova contraria deve, dunque, essere analitica e verificabile e non limitarsi a spiegazioni generiche. Il giudice di merito è tenuto a valutare scrupolosamente l'efficacia delle prove offerte e a illustrare le ragioni della propria decisione.
La Cassazione ha bocciato anche le contestazioni relative ai vizi formali dell'avviso di accertamento e alla valutazione delle prove. In particolare, ha chiarito che la Commissione tributaria regionale aveva già rigettato la richiesta di riduzione del reddito e che non era possibile ottenere un nuovo esame delle prove senza indicare puntualmente i documenti relativi ai singoli versamenti. La Corte ha così respinto il ricorso, confermando l'accertamento.
Tirando le somme, la sentenza n. 25843/2026 della Cassazione ribadisce che, nelle indagini bancarie, ogni contribuente deve contrastare la presunzione fiscale con prove specifiche e documentate, senza poter pretendere che sia il Fisco a dimostrare autonomamente l'origine imponibile di ogni singola somma.