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Condono edilizio 2024, non puoi nemmeno tinteggiare le pareti fino all'accettazione della domanda: ecco cosa dice il TAR

Condono edilizio 2024, non puoi nemmeno tinteggiare le pareti fino all'accettazione della domanda: ecco cosa dice il TAR
Successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio, il proprietario non può svolgere alcuna opera sull’immobile, neppure laddove si tratti “solo” di ordinaria manutenzione
Il TAR Campania, con la recentissima sentenza n. 3541 del 04.06.2024, è tornato sul tema dei lavori eseguiti sull’opera abusiva in pendenza della domanda di condono edilizio, ribadendo, in tal modo, le conseguenze che potrebbero derivare dal compimento di una tale attività.

Il giudizio sottoposto all’esame del TAR trae le mosse dal ricorso, promosso da un cittadino, avverso tre sanzioni demolitorie irrogate dal Comune per svariate opere edilizie di diversa consistenza e qualità (come tettoie e gazebi), realizzate su area di proprietà comunale e in assenza dei prescritti titoli abilitativi, nonché per gli ulteriori interventi (come pavimentazione, opere di ordinaria e straordinaria manutenzione) realizzati su un fabbricato di proprietà del ricorrente già oggetto di istanza di condono.

Nel caso di specie, due dei citati provvedimenti demolitori erano stati emanati – rispettivamente - ai sensi dell’art. 27 e dell’art. 31 del DPR 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), con l’obiettivo di reprimere gli illeciti consistenti nelle modifiche apportate al fabbricato oggetto di istanza di condono.

Il TAR Campania, nell’esaminare la questione sottoposta al proprio esame, ha ribadito – tra le altre cose – un importante principio dettato in tema di lavori e/o, comunque, di modifiche apportate ad immobili già oggetto di istanza di condono.

Difatti, nella citata sentenza 3541 del 04.06.2024, il TAR Campania ha sottolineato che “successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio e prima che quest'ultima sia decisa, il proprietario non può effettuare alcun lavoro di completamento o ampliamento dell'immobile abusivo, valendo il principio in forza del quale è la prosecuzione in sé dei lavori ad essere preclusa, a prescindere dal regime edilizio a tali opere applicabile, anche in termini di trattamento sanzionatorio”.

Ad essere vietati, però, non sono solo i “lavori di ampliamento o completamento”, ma qualsiasi lavoro e/o attività – anche solo di ordinaria manutenzione - eseguiti sull’immobile oggetto di istanza di condono edilizio: come sottolineato nella citata sentenza, le eventuali ulteriori opere, eseguite dopo la presentazione dell'istanza di condono, “ancorché interne, pertinenziali o di ridotto impatto urbanistico, oppure astrattamente riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria/straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, o della ristrutturazione edilizia”, sono da considerarsi abusive e in prosecuzione dell'indebita attività edilizia pregressa.

In tal modo, si sottolinea che anche tali “minori interventi” - ripetendo le caratteristiche di illiceità dell'opera principale, cui ineriscono strutturalmente - sono assoggettabili all’ordine di demolizione da parte dell'amministrazione comunale ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Tra l’altro, il TAR osserva anche come ciò “non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende l'istanza di condono, ma solo affermare che, a pena dell'assoggettamento alla medesima sanzione demolitoria prevista per il manufatto abusivo di riferimento, tale possibilità di intervento deve esplicarsi nel rispetto delle procedure di legge”, ossia nel rispetto del dettato dell'art. 35 della L. 47/1985 (ancora applicabile per effetto dei rinvii ad essa operata dalla successiva legislazione condonistica).


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