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Il condomino ha diritto a visionare i prospetti contabili e i giustificativi di spesa dell'amministrazione condominiale

Il condomino ha diritto a visionare i prospetti contabili e i giustificativi di spesa dell'amministrazione condominiale
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 314 dell’11 gennaio 2016, si è occupato ancora una volta della materia condominiale, con specifico riferimento alla questione relativa ai documenti che l’amministratore di condominio deve mettere a disposizione dei condomini prima dell’assemblea condominiale di approvazione del bilancio, nonché con riferimento alla ripartizione delle spese relative all’ascensore.

Va osservato, infatti, che l’art. 1130 bis del codice civile, introdotto a seguito dell’entrata in vigore della riforma del condominio del 2012, precisa che, in materia di approvazione del rendiconto, “i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarre copia a proprie spese”.

Nel caso esaminato dal Tribunale, un condomino aveva impugnato la delibera assembleare di approvazione del bilancio, “in quanto non gli erano stati inviati tempestivamente, nonostante previa richiesta, i prospetti contabili in allegato all’avviso di convocazione, con conseguente violazione del suo diritto ad essere previamente informato sugli argomenti da trattare”.

Il condomino, inoltre, lamentava l’erronea ripartizione della spesa relativa all’energia elettrica per il funzionamento di un ascensore di proprietà esclusiva di alcuni condomini, che non era stata ripartita in base ai consumi, ma era stata posta a carico, “a forfait”, di tutti i condomini.

In proposito, il Tribunale osserva come il condomino non avesse contestato “la mancata messa a disposizione dei giustificativi di spesa (…) ma la sola parziale, incompleta e tardiva trasmissione dei prospetti contabili (non quindi dei giustificativi di spesa) preparati dall’amministratore, che parte attrice afferma dover essere allegati in copia all’avviso di convocazione, onde consentire ai condomini di prendere previa visione dei risultati contabili sui quali votare”.

Prosegue il Tribunale precisando come il condomino abbia, certamente, la facoltà di “ottenere, dall’amministratore, l’esibizione dei documenti afferenti la gestione del condominio e di estrarne copia, senza specificarne la ragione, sempre che l’esercizio di tale potere non intralci l’attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza e che i relativi costi siano assunti dai condomini istanti”.

Ebbene, secondo il giudice, tale obbligo sussisteva anche con riferimento alla documentazione richiesta dal condomino in questione, con la conseguenza che “l’amministratore era quindi tenuto a consentire all’attore di visionare i prospetti contabili preparati dallo stesso e di estrarne copia a sue spese, previa richiesta”.

Nel caso in esame, tuttavia, il condomino non aveva chiesto “tempestivamente” tale documentazione: egli avrebbe dovuto chiedere all’amministratore un incontro per poter visionare i prospetti, offrendo di corrispondere le spese per le copie. Invece, il condomino, si era limitato a chiedere all’amministratore di trasmettergli, a spese della collettività condominiale, tali documenti solo quattro giorni prima dell’assemblea. L’amministratore, peraltro, aveva provveduto a rispondere alla richiesta, seppur omettendo di trasmettere due pagine dei documenti stessi.

Dunque, secondo il giudice, “le modalità ed i tempi ristretti con i quali sono state rispettivamente avanzata la richiesta e formulata la risposta, seppur non completa, dell’amministratore”, inducevano a ritenere che non fosse stato violato il diritto del condomino ad essere informato.

Con riferimento, invece, alla doglianza relativa alla ripartizione della spesa per il funzionamento dell’ascensore di proprietà esclusiva di alcuni condomini, il Tribunale riteneva di dovervi dare accoglimento.

Precisa il Tribunale, infatti, che trova applicazione, in questo caso, l’art. 1123 codice civile, con la conseguenza che “le spese per l’esercizio e la manutenzione dell’ascensore (…) devono essere ripartite fra i soli condomini che traggono esclusiva utilità dal suddetto impianto”, cosa che, invece, non era accaduta nel caso di specie.

In sostanza, dunque, il Tribunale non accoglie il motivo di doglianza relativo alla mancato invio dei prospetti contabili, ma accoglie la domanda dell’attore con riferimento all’erronea ripartizione delle spese relative all’ascensore, di proprietà esclusiva di soli alcuni dei condomini.


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