Nel caso esaminato dal Tribunale, un condomino aveva agito in giudizio contro i propri vicini di casa, poichè avevano recentemente installato sul loro terrazzo una tenda parasole “che per dimensioni e materiale con cui era fatta cagionava parecchi fastidi”, dal momento che la stessa “impediva la veduta laterale di cui era dotata la porta finestra che si apriva sulla terrazza a lato”, proiettando ombra nell’appartamento dell’attore, “privandolo di aria e di luce” e cagionando, in caso di pioggia, un “illecito stillicidio sul suo terrazzo”.
L’attore chiedeva, dunque, che fosse ordinata la rimozione della tenda, ai sensi dell’art. 907 codice civile, con condanna dei vicini di casa al risarcimento dei danni cagionati con tale manufatto.
I convenuti si costituivano in giudizio, contestando le affermazioni dell’attore ed evidenziando come non si trattasse di un manufatto “assimilabile a costruzione” e come non fossero applicabili le norme relative alle distanze legali stabilite dall’art. 907 c.c., trattandosi, nel caso di specie, di rapporti tra condomini.
Secondo i convenuti, inoltre, si trattava di una “normalissima tenda parasole, del tutto simile a quelle che tutti i condomini, compreso l’attore, avevano installato nei rispettivi terrazzi, senza che ciò potesse in nessun modo risultare di incomodo alle unità abitative confinanti”.
Pertanto i convenuti chiedevano, in caso di accoglimento della domanda dell’attore, che questi fosse parimenti condannato a rimuovere la propria tenda parasole.
Il Tribunale non riteneva di poter accogliere la domanda dell’attore, dichiarandola infondata.
Il Tribunale osservava, in via preliminare che “l’art. 907 c.c., in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, è generalmente applicabile anche nei rapporti fra i singoli condomini di un edificio”.
Tale norma, dunque, risultava applicabile anche al caso di specie, che aveva ad oggetto il diritto di veduta dell’attore.
Evidenziava il Tribunale, tuttavia, come fosse compito del giudice di merito verificare caso per caso se l’art. 907 c.c. debba essere rigorosamente osservato, “in considerazione dell’esigenza imprescindibile di contemperare i diversi interessi dei comproprietari conviventi in un unico edificio, al fine di un ordinato svolgimento di tale convivenza, propria dei rapporti condominiali, nel rispetto del contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini”.
In sostanza, secondo il Tribunale, il giudice, nel valutare se debbano essere rigorosamente rispettate le distanze previste dall’art. 907 c.c., deve tenere in considerazione gli interessi di tutti i singoli condomini, in modo tale da garantire l’ordinato svolgimento della vita condominiale.
La tenda installata risultava ammessa dagli strumenti urbanistici del Comune in questione e non era nemmeno vietata dal regolamento di condominio.
Evidenziava il Tribunale, inoltre, come le asserite “limitazioni alla possibilità di fruizione dell’aria”, erano del tutto insussistenti, dal momento che la tenda non insisteva “né sopra, né sotto, né davanti alla terrazza attorea, ma solo di lato senza alcuna compromissione della circolazione dell’aria”.
Quanto all’eventuale “compromissione della fruizione della luce”, il Tribunale rilevava come la consulenza tecnica espletata avesse accertato che l’ombreggiatura provocata dalla tenda all’appartamento dell’attore si verificasse solo nel pomeriggio.
In conclusione, il Tribunale evidenziava come la tenda provocasse un qualche effetto sulla proprietà dell’attore “solo d’estate e solo nelle ore più calde della giornata (pomeriggio) quando non solo la stanza dell’attore sarà comunque sufficientemente illuminata, ma anzi si può fondatamente credere che anch’essa si gioverà dell’effetto raffrescante della tenda”.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, il Tribunale affermava il diritto dei convenuti di mantenere la tenda, “anche a costo di un piccolo sacrificio dell’attore”.
Quanto, infine, all’asserito “stillicidio”, dovuto alla pioggia, il Tribunale osservava come la consulenza tecnica avesse accertato che tale fenomeno poteva verificarsi “solo a tenda non completamente chiusa o non completamente aperta”.
Di conseguenza, il Tribunale invitava i convenuti “a non lasciare la tenda in posizione socchiusa”.