Se in assemblea è stato approvato l'avvio e lo svolgimento dei lavori condominiali, uno dei proprietari può utilmente opporsi per chiederne il blocco a causa delle sue condizioni di salute? Può impedire - quindi - tali lavori se è in grado di dimostrare che le relative attività possono aggravare la sua malattia? Sono domande non così infrequenti all'interno di un caseggiato e, per rispondere, occorre anzitutto ricordare che la legge - all'art. 1120 del c.c. in tema di innovazioni - vieta l'effettuazione di lavori condominiali che:
- non rispettino i limiti della stabilità, sicurezza e decoro architettonico dell'edificio;
- rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Si pensi, ad esempio, a una delibera per il rifacimento della facciata condominiale, con l’utilizzo di vernici e solventi altamente volatili e con forte odore, da applicare mediante ponteggi che arrivano fino alle finestre dei piani superiori. Ebbene, il condomino che soffra di una patologia respiratoria cronica resterebbe così esposto all'inalazione di queste sostanze, con rischi seri per la propria salute.
Al singolo proprietario di appartamento non è impedito - in linea generale - di opporsi allo svolgimento dei lavori nel condominio, se questi possono pregiudicare le sue condizioni di salute, ma è pur vero che non esistono norme di legge che espressamente includano patologie, malattie o problemi di salute di uno dei condomini tra le cause ostative all'avvio delle opere. D'altra parte, grazie all'art. 32 Cost., il diritto alla salute è adeguatamente presidiato.
Al contempo, c'è una norma che - indirettamente - può considerarsi violata dallo svolgimento di lavori condominiali dannosi per la salute di uno dei condomini. Ci riferiamo all'art. 1102 del c.c. sull'uso della cosa comune da parte di ogni condomino, secondo cui "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".
A ben vedere, lo svolgimento di determinati interventi - pur con previo assenso dell'adunanza condominiale - potrebbe quindi opporsi al dettato di tale regola civilistica. Ecco allora che il condomino con problemi di salute potrà valutare di rivolgersi al tribunale, per chiedere l'emissione di un provvedimento di sospensione o modifica dei lavori condominiali, evidenziando la propria situazione sanitaria con certificazione medica. Il magistrato competente dovrà contemperare opposte esigenze, ossia - da una parte - quella della tutela del diritto alla salute del singolo proprietario e, dall'altra, quella del condominio all'esecuzione dei lavori, così come deliberato in assemblea. Il giudice potrebbe anche trovare un compromesso, disponendo la continuazione dei lavori ma con modalità che non mettano a rischio la salute individuale.
Infine, all'art. 1137 del c.c. si disciplina il diritto di impugnare una delibera dell'adunanza condominiale, contraria alla legge e al regolamento, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrente dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti, oppure dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Essendo qui in gioco la protezione del fondamentale diritto alla salute, costituzionalmente garantito e non sottoponibile a limiti temporali, si ritiene tuttavia che l'azione giudiziaria possa essere intrapresa in qualsiasi momento, anche dopo l'avvio e durante l'effettuazione dei lavori condominiali, derogando - quindi - al termine ordinario per l’impugnazione delle decisioni assembleari.
Al singolo proprietario di appartamento non è impedito - in linea generale - di opporsi allo svolgimento dei lavori nel condominio, se questi possono pregiudicare le sue condizioni di salute, ma è pur vero che non esistono norme di legge che espressamente includano patologie, malattie o problemi di salute di uno dei condomini tra le cause ostative all'avvio delle opere. D'altra parte, grazie all'art. 32 Cost., il diritto alla salute è adeguatamente presidiato.
Al contempo, c'è una norma che - indirettamente - può considerarsi violata dallo svolgimento di lavori condominiali dannosi per la salute di uno dei condomini. Ci riferiamo all'art. 1102 del c.c. sull'uso della cosa comune da parte di ogni condomino, secondo cui "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".
A ben vedere, lo svolgimento di determinati interventi - pur con previo assenso dell'adunanza condominiale - potrebbe quindi opporsi al dettato di tale regola civilistica. Ecco allora che il condomino con problemi di salute potrà valutare di rivolgersi al tribunale, per chiedere l'emissione di un provvedimento di sospensione o modifica dei lavori condominiali, evidenziando la propria situazione sanitaria con certificazione medica. Il magistrato competente dovrà contemperare opposte esigenze, ossia - da una parte - quella della tutela del diritto alla salute del singolo proprietario e, dall'altra, quella del condominio all'esecuzione dei lavori, così come deliberato in assemblea. Il giudice potrebbe anche trovare un compromesso, disponendo la continuazione dei lavori ma con modalità che non mettano a rischio la salute individuale.
Infine, all'art. 1137 del c.c. si disciplina il diritto di impugnare una delibera dell'adunanza condominiale, contraria alla legge e al regolamento, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrente dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti, oppure dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Essendo qui in gioco la protezione del fondamentale diritto alla salute, costituzionalmente garantito e non sottoponibile a limiti temporali, si ritiene tuttavia che l'azione giudiziaria possa essere intrapresa in qualsiasi momento, anche dopo l'avvio e durante l'effettuazione dei lavori condominiali, derogando - quindi - al termine ordinario per l’impugnazione delle decisioni assembleari.