La vicenda nasce in un edificio storico veneziano, composto da più unità immobiliari distribuite su diversi piani e servite da accessi distinti. Alcuni condomini accedono alle proprie abitazioni tramite un ingresso che conduce a una corte interna "gotica", mentre un'altra parte dell'edificio è servita da un diverso civico e da un accesso separato. Il punto centrale del conflitto riguarda proprio questa corte interna.
Alcuni proprietari, che utilizzano la corte per raggiungere le loro abitazioni, avevano deliberato in assemblea la realizzazione di una piattaforma elevatrice (un ascensore esterno), destinata a svilupparsi proprio all'interno di quello spazio. Nel frattempo, un'altra condomina aveva installato una corda per stendere i panni, fissata alle facciate interne dell'edificio e posizionata tra le finestre che si affacciano sulla corte.
Per i ricorrenti, quella corda non era un gesto innocuo ma una vera e propria molestia del possesso e, oltre a deturpare il decoro del palazzo, avrebbe potuto interferire con i lavori imminenti per l'ascensore.
I condomini che utilizzano la corte hanno, quindi, agito in via cautelare d'urgenza sulla scorta dell'art. 1170 del c.c. e dell'art. 700 del c.p.c., chiedendo la rimozione immediata della corda. La difesa della condomina era basata su un principio classico del diritto condominiale: l'art. 1102 del c.c., che consente a ciascun partecipante alla comunione di usare la cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso. In particolare, secondo questa impostazione la corte sarebbe stata un bene comune a tutti i condomini, mentre la corda avrebbe costituito un uso legittimo delle parti comuni senza alcun danno concreto (nessuno sgocciolamento, nessuna lesione materiale).
Accogliendo il ricorso dei condomini, la pronuncia del tribunale veneziano è stata netta. Tale situazione rappresenta un'invasione della proprietà, tale da imporre la rimozione della corda con provvedimento del giudice. Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione della corte: non si tratta di una parte comune a tutti i condomini, ma di uno spazio comune soltanto a chi vi ha accesso diretto per raggiungere le proprie unità immobiliari. Questa ricostruzione ha un effetto fondamentale: cambia completamente la natura giuridica dello spazio.
Il tribunale ha, poi, richiamato un principio importante: la proprietà non riguarda solo il suolo ma anche lo spazio soprastante, la cosiddetta "colonna d'aria" ai sensi dell'art. 840 del c.c.. In altre parole, il proprietario non è tutelato solo contro chi entra fisicamente nel suo spazio, ma anche contro chi lo "occupa dall'alto", ad esempio con strutture sospese o che attraversano lo spazio aereo. Da qui un punto chiave della pronuncia: la corda - pur fissata a muri condominiali - attraversava lo spazio aereo della corte e interferiva con il godimento del bene da parte di altri soggetti.
Inoltre per la magistratura veneziana non si applica l'art. 1102 c.c. per un motivo al contempo semplice e decisivo. Come detto, non è uso della cosa comune ma ingerenza nello spazio di godimento di altri soggetti. Quindi non si è nel campo della comunione, ma in quello della tutela della proprietà e del possesso.
In pratica, non importa che la corda sia attaccata a un muro comune: ciò che conta è che "passa sopra" uno spazio non liberamente utilizzabile da chi l'ha installata. Non solo. Un altro aspetto interessante della pronuncia riguarda un argomento spesso invocato in casi simili: lo sgocciolamento dei panni. Ebbene, il tribunale chiarisce che - ai fini della rimozione della corda - non occorre dimostrare alcun danno materiale concreto (come acqua o sporco). Basta che sia imposto un peso o vincolo allo spazio altrui, si alteri il libero godimento del bene e si interferisca con il possesso. Ciò rende la tutela molto più ampia rispetto a una visione "materiale" del danno.
Il giudice ha altresì osservato che, anche volendo qualificare la corda come uso innovativo delle parti comuni, essa incontrerebbe comunque limiti importanti rintracciabili - ad esempio - nella necessità di delibera assembleare adeguata e nel rispetto del decoro architettonico di un edificio storico. Senza dimenticare un ulteriore elemento: la presenza di un progetto di ascensore già deliberato, destinato proprio a occupare quello spazio. La corda, in questo contesto, assume anche una funzione ostativa e conflittuale.
Il tribunale inquadra nitidamente la condotta anche dal punto di vista del possesso. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'installazione della corda non rispondeva a una necessità abitativa, ma sembrava finalizzata a ostacolare utilizzo e godimento dello stesso spazio da parte degli altri condomini. Un caso di turbativa del possesso per comportamento intenzionale, legittimante una tutela possessoria urgente con rimozione dei fili stendibiancheria.
Ricapitolando, l'ordinanza del 13 maggio scorso, emessa nel procedimento R.G. n. 21559/2025, chiarisce alcuni principi rilevanti per il diritto condominiale. Possono riassumersi come segue:
- non tutto ciò che è attaccato a un muro comune è automaticamente lecito;
- lo spazio aereo (colonna d'aria) è giuridicamente protetto come parte del godimento del bene;
- l'uso della cosa comune ha limiti precisi e non può trasformarsi in invasione di spazi altrui;
- anche comportamenti apparentemente minimi (come una corda per stendere) possono integrare una turbativa del possesso;
- il giudizio non si basa solo sul danno materiale, ma sull'interferenza con il godimento del bene.