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Condanna del condominio al pagamento di una somma di denaro: come si ripartisce la spesa tra i condomini?

Condanna del condominio al pagamento di una somma di denaro: come si ripartisce la spesa tra i condomini?
La ripartizione tra i condomini degli oneri derivanti dalla condanna del condominio va fatta alla stregua dei criteri dettati dall’art. 1123 c.c., salvo diversa convenzione.
Se il condominio viene condannato al pagamento di una somma di denaro, come si ripartiscono tra i condomini i relativi oneri?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4259 del 21 febbraio 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un condomino, che aveva impugnato, dinanzi al Giudice di pace, la delibera con cui l’assemblea di condominio “aveva ripartito in parti uguali (Euro 14,00 per ogni condomino), e non secondo millesimi”, le spese legali poste a carico del condominio, relative ad un processo in cui il medesimo era rimasto soccombente.

L’impugnazione era stata dichiarata improcedibile in primo grado e rigettata in grado d’appello, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che la ripartizione delle spese operata dall’assemblea fosse legittima, “non esistendo tabelle millesimali”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il condomino in questione aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di non poter aderire alle considerazioni svolte dal giudice di secondo grado, accogliendo il ricorso proposto dal condomino, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che laddove il condominio sia condannato, in giudizio, al pagamento di una somma di denaro in favore di un creditore del condominio stesso, “la ripartizione tra i condomini degli oneri derivanti dalla condanna del condominio va comunque fatta alla stregua dei criteri dettati dall’art. 1123 c.c., salvo diversa convenzione”.

Secondo la Corte, inoltre, in mancanza di tabelle millesimali, spetta al giudice stabilire “l’entità del contributo dovuto dal singolo condomino conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote di proprietà”.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione riteneva che la deliberazione assembleare oggetto di impugnazione - con la quale erano state ripartite in parti uguali gli oneri derivanti dalla condanna del condominio, in deroga all’art. 1123 c.c. - doveva considerarsi radicalmente nulla.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal condomino, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Roma, affinchè il medesimo procedesse ad un nuovo esame della controversia.


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