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Concordato preventivo, ecco spiegati tutti i vantaggi e i criteri di ammissione: chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

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Concordato preventivo, ecco spiegati tutti i vantaggi e i criteri di ammissione: chiarimento dell'Agenzia delle Entrate
Vediamo insieme le regole e i vantaggi del CPB illustrati nella circolare dell'Agenzia delle Entrate
Nella circolare n. 18 dello scorso 17 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida sul concordato preventivo biennale (CPB) di cui al D. Lgs. n. 13/2024.

L’istituto del CPB – sembra utile ricordare – consiste in un accordo con l’Amministrazione finanziaria che permette ai contribuenti, i quali vi aderiscano, di pagare le tasse in base ai guadagni ipotizzati dall’Agenzia delle Entrate. Esso è rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e a coloro che adottano il regime forfettario, al fine di favorirne l'adempimento spontaneo.

L’adesione alla proposta di concordato avviene tramite la compilazione del quadro LM del modello Redditi (compilazione che può essere fatta anche tramite il portale della dichiarazione precompilata). Il termine ultimo per aderire scade il 31 ottobre.

Per ottenere l'ammissione al CPB occorre rispettare un criterio fondamentale: i contribuenti non devono avere debiti tributari o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Nel caso in cui ne abbiano, devono estinguere quelli superiori a 5.000 euro relativi ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, comprensivi di interessi e sanzioni. Non concorrono alla determinazione della predetta soglia i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, purché non ricorrano cause di decadenza dai relativi benefici.


Inoltre non possono accedere al CPB i contribuenti con:
  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo di effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74 del 2000; dall’art. 2621 del codice civile; dagli artt.648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale.

Quali sono i vantaggi fiscali del CPB?

Diversi sono i vantaggi che comporta questa collaborazione spontanea con il Fisco:
  1. L’accettazione della proposta sulle imposte dovute per un anno nel caso dei forfettari (il 2024) o per due anni, 2024 e 2025, nel caso dei soggetti ISA, oltre a dare certezza sull’entità del debito tributario, esclude la possibilità degli accertamenti tributari di cui all’art. 39 D.P.R. 600/1973.
  2. L’adesione comporta ulteriori benefici per i contribuenti che applicano gli ISA, con premialità specifiche di tale regime.
  3. In caso di ottenimento di maggiori redditi effettivi rispetto a quelli concordati, non vi saranno modifiche nel calcolo delle imposte. Si tratta di un notevole incentivo per le partite Iva che, in caso di maggiori incassi rispetto a quanto dichiarato, non vedranno tassate le somme eccedenti. Tuttavia, non vi saranno modifiche in diminuzione anche in caso di reddito effettivo inferiore.
  4. Elasticità dell’accordo fatto con l’Agenzia delle Entrate. Infatti, al verificarsi di alcune condizioni, il reddito proposto è rivisto al ribasso. In particolare in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica:
  • per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni: la proposta di reddito è ridotta del 10%
  • per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni; la proposta di reddito è ridotta del 20%
  • per un periodo superiore a 120 giorni: la proposta di reddito è ridotta del 30%.


È inoltre disciplinato un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato, per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. In particolare, il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito - addizionali comprese - la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo, dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta.

Volendo chiarire il meccanismo di individuazione della base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva, si consideri l’esempio riportato dalla medesima Agenzia delle Entrate nella citata circolare:
  • un contribuente che esercita attività di Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande applica il regime forfettario di determinazione del reddito, con la previsione di un’imposta sostitutiva calcolata con aliquota del 15 per cento; per il periodo d’imposta 2023 dichiara un reddito d’impresa pari a 24.000 euro, in quanto al complesso di ricavi di 60.000 euro applica il coefficiente di redditività del 40 per cento;
  • il reddito da prendere a base della proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024 è, dunque, pari a 24.000, a fronte del quale viene proposto un reddito da concordare di 24.900 euro;
  • sulla base di tali dati, per il periodo d’imposta 2024, la parte di reddito d’impresa derivante dall’adesione al concordato, che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, risulta essere pari a 900 euro (24.900 – 24.000).
Il contribuente indicato nell’esempio potrebbe scegliere, per il periodo d’imposta 2024, di assoggettare a imposta sostitutiva il reddito eccedente di 900 euro applicando l’aliquota del 10% e versare un importo pari a 90 euro.

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