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Commette reato il datore di lavoro che installi la videosorveglianza senza un accordo con i sindacati

Lavoro - -
Commette reato il datore di lavoro che installi la videosorveglianza senza un accordo con i sindacati
Il datore di lavoro, pur avendo il consenso di tutti i dipendenti, non può installare un impianto di videosorveglianza senza l’accordo con le rappresentanze aziendali o l'autorizzazione dell'autorità amministrativa.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1733/2020, si è pronunciata in merito alla configurabilità della contravvenzione prevista dal primo comma dell’art. 4 dello st. lav., in capo al datore di lavoro che, a fronte di un accordo scritto con i dipendenti, abbia installato un impianto di videosorveglianza nel negozio senza, però, stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali, come richiesto, invece, dalla stessa norma.

Nel caso in esame il titolare di un negozio, senza ottenere un accordo con le rappresentanze sindacali, richiesto dall’art. 4 dello st. lav., installava nella propria azienda un impianto di videosorveglianza, ritenendo sufficiente, per sua legittimità, l’accordo concluso per iscritto con tutti i dipendenti.
Il Tribunale dichiarava il datore di lavoro colpevole del reato ascrittogli.
L’imputato ricorreva, dunque, in Cassazione, deducendo la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. Secondo la difesa il giudice di prime cure si era limitato ad affermare in modo astratto dei principi di diritto, senza esaminare i fatti concreti.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato.
Gli Ermellini, confermando un loro consolidato orientamento (Cass. Pen., n. 38882/2018; Cass. Pen., n. 22148/2017), hanno ribadito che l’installazione di un sistema di videosorveglianza capace di controllare a distanza i dipendenti, integra sempre la fattispecie di cui all’art. 4 dello st. lav., qualora manchi un accordo con le rappresentanze aziendali, oppure l’autorizzazione dell’autorità amministrativa, anche quando l’installazione sia stata autorizzata per iscritto da tutti i lavoratori. Per la Corte, dunque, il datore di lavoro che, per le finalità stabilite dalla legge, voglia installare un impianto di videosorveglianza, ha l’obbligo di concludere un accordo con le rappresentanze sindacali, o, in suo difetto, di ottenere l’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.

I giudici della Suprema Corte hanno peraltro evidenziato che l’inderogabilità di tale obbligo deriva dalla “maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore”, ed è per questo motivo che essa può essere sostituita soltanto dall’autorizzazione amministrativa.

Quanto, invece, al consenso manifestato dai singoli lavoratori, a parere dei giudici di legittimità “in qualsiasi forma prestato […], non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice”.


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