Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Chiusura della scuola per emergenza Coronavirus: posso smettere di pagare il corso di inglese?

Chiusura della scuola per emergenza Coronavirus: posso smettere di pagare il corso di inglese?
La sospensione delle attività didattiche “in presenza” può costituire impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione ex art. 1464 del c.c.
L’emergenza legata al rapido diffondersi del virus Covid-19 ha portato nel nostro Paese ad un susseguirsi di provvedimenti governativi, che hanno inciso pesantemente sulla sfera personale degli individui, nel tentativo di arginare il contagio.
Tra i primi provvedimenti presi vi è stata la sospensione delle attività didattiche riguardante non solo le scuole di ogni ordine e grado, ma ogni attività di istruzione e formativa svolta anche da soggetti privati.
La Redazione giuridica di Brocardi.it ha già ricevuto numerose richieste di consulenza legale riguardanti problematiche insorte a seguito delle misure restrittive adottate dal Governo.
Oggi ci occuperemo del caso di chi, iscritto ad un corso per l'apprendimento di una lingua straniera, tenuto da un soggetto privato, si trovi a non poter fruire completamente dei servizi offerti dalla scuola e previsti dal contratto.
La questione appare parzialmente diversa da quella relativa alla forzata chiusura di un asilo nido, o di una materna, privati, dal momento che - considerate le caratteristiche della prestazione offerta - in tale ultimo caso si configurerebbe un’ipotesi di impossibilità totale sopravvenuta della prestazione, disciplinata dall’art. 1463 del c.c.
Per questa evenienza trovate nel nostro Lexgenerator un modello di documento compilabile per richiedere il rimborso.
Nel caso del corso di lingua, invece, l’impossibilità per la scuola di fornire la propria prestazione riguarda certamente la didattica in aula e in genere tutte quelle attività che prevedono una presenza fisica nei locali della scuola, in compagnia degli insegnanti e di altri studenti.
Rimane, però, la possibilità di utilizzare quei contenuti multimediali, fruibili online e, appunto, a distanza, spesso previsti nel “pacchetto” offerto all’utente come parte integrante del metodo di studio.
Vi è poi da considerare il fatto che la scuola potrebbe invocare la possibilità di utilizzare le medesime modalità a distanza anche per talune attività che inizialmente avrebbero dovuto svolgersi in sede, quali le verifiche periodiche con l’insegnante.
In altre parole, cosa accade se, pur essendo sospesa, per decreto, l’attività didattica, la scuola pretende di non sospendere il corso, facendo leva sulla possibilità di sostituire le modalità ordinarie di insegnamento con strumenti che permettano lo studio a distanza, allo stesso prezzo previsto nel contratto iniziale?
Per risolvere la questione appare corretto il riferimento all’art. 1464 del c.c., relativo all’impossibilità sopravvenuta parziale. Tale norma prevede, testualmente, che

quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale”.
Dunque, qualora lo studente fosse disponibile ad accettare una modalità di studio da attuarsi esclusivamente online, avrebbe diritto ad una riduzione del prezzo originariamente pattuito.

Quanto alla eventuale possibilità, invece, di recedere dal contratto (sciogliersi in via definitiva dal vincolo, con restituzione di quanto pagato e non goduto), si pone il delicato problema di stabilire se sussista, o meno, un “interesse apprezzabile all’adempimento parziale".
La giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, n. 2274/1997) in proposito ha precisato che, nel contratto a prestazioni corrispettive, in caso di impossibilità parziale della prestazione dovuta da una delle parti, è solo la parte creditrice della prestazione divenuta parzialmente impossibile (dunque il cliente, nel nostro caso) che ha il diritto di avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 1464 c.c., e che quindi può, in difetto di un interesse apprezzabile all'adempimento parziale, recedere dal contratto invece che usufruire di una riduzione della sua prestazione.
Nel caso del corso di lingua, è possibile sostenere (ma potrebbe comunque essere opposto dalla controparte) che non sussista un interesse apprezzabile ad un adempimento parziale, che si limiti solo ad alcune tra le prestazioni inizialmente offerte, da fruirsi in ogni caso esclusivamente online, senza la possibilità di confronto diretto sia con altri studenti che con gli insegnanti, particolarmente importante nello studio delle lingue.

In alternativa, nulla impedisce che, sull’accordo delle parti, il corso venga sospeso e rinviato a data da destinarsi, in modo da poter usufruire di tutte le opportunità didattiche offerte dal metodo di studio prescelto.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.