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In caso di parto prematuro cosa accade al congedo di maternità?

Famiglia - -
In caso di parto prematuro cosa accade al congedo di maternità?
E’ recentemente intervenuta un’interessante circolare dell’INPS in ordine alla determinazione del periodo di congedo di maternità che, come noto, deve essere obbligatoriamente riconosciuto dal datore di lavoro alla dipendente in stato di gravidanza (circolare n. 69 del 28 aprile 2016).

Va ricordato che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, la donna lavoratrice dipendente ha diritto ad un periodo di congedo di maternità pari a 5 mesi, di cui 2 prima della data presunta del parto e 3 dopo la data del parto.
La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 16 del decreto medesimo, il quale, prima dell’entrata in vigore della circolare INPS in esame, prevedeva, appunto che “è vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20”;

Ma il periodo di congedo di maternità resta immutato anche in caso di parto prematuro?

Ebbene, proprio in ordine a questa questione si è pronunciata la circolare INPS sopra citata, la quale ha stabilito la concessione di un congedo ulteriore in caso di parto prematuro.

In particolare, la circolare modifica il sopra citato art. 16 del decreto n. 151 del 26 marzo 2001, introducendo, all’art. 16, la disposizione di cui alla nuova lettera d), in base alla quale è vietato adibire al lavoro le donne anche “durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi”.

Conseguentemente, in caso di parto prematuro, i giorni non goduti prima del parto, in quanto lo stesso è avvenuto in anticipo rispetto la data presunta, si vanno ad aggiungere al periodo di congedo post parto.

Ma cosa deve intendersi per “parto prematuro”?

La circolare fornisce una precisazione anche in ordine a quest’aspetto, chiarendo come la nuova disposizione si applichi unicamente ai “casi di parti “fortemente” prematuri da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto”, mentre la riforma “non comporta di fatto variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum, ossia quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato: per tali eventi infatti il congedo post partum risulta coincidente, come in precedenza, con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti. Inoltre, in tali casi, se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto”.

E per quanto riguarda il congedo di paternità? In caso di parto prematuro, cambia qualcosa anche per il papà?

Va osservato che, di regola, il periodo di congedo di paternità coincide con quello di maternità e l’INPS ha precisato che “gli ulteriori periodi riconosciuti alle lavoratrici madri nei casi di parto fortemente prematuro influiscono anche sulla durata del congedo di paternità che coincide, come noto, con il periodo di congedo di maternità post partum non fruito in tutto o in parte dalla madre per morte, grave infermità, abbandono del figlio o affidamento esclusivo dello stesso al padre (art. 28 del T.U. e art. 3 del DM 4 aprile 2002 - circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2003, paragrafo 10)”.


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