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Aumenti dall'INPS per indennità di malattia, maternità e congedo straordinario nel 2024: ecco tutti i nuovi importi

Aumenti dall'INPS per indennità di malattia, maternità e congedo straordinario nel 2024: ecco tutti i nuovi importi
L’Inps stabilisce l’entità delle indennità di malattia, di maternità e dei congedi straordinari per l’anno 2024
Con la recente circolare n. 61 del 06.05.2024, l’Inps ha indicato gli importi fissati per l’anno in corso per le indennità di malattia e per i congedi straordinari.
In particolare, l’ente previdenziale ha individuato la misura di ciascuna indennità, prendendo come parametro di riferimento la retribuzione ottenuta da ciascun lavoratore nel 2024.

Più analiticamente, per quanto concerne le indennità di maternità, l’importo di base dell’assegno riconosciuto dall’Inps, nonché il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE), viene calcolato facendo riferimento alla circolare Inps n. 40 del 2024. In base alla stessa, per le nascite avvenute nel 2024 e gli affidamenti preadottivi e le adozioni che abbiano avuto luogo sempre nel 2024, l’importo stabilito per l’assegno di maternità di base corrisponde a 404,17 euro mensili, per un totale massimo di 2.020,85 euro, mentre l’ISEE è pari a 20.221,13 euro.
Diversamente, con riferimento ai lavori atipici e discontinui, l’importo dell’assegno di maternità è pari a 2.488,14 euro.

Quanto invece alla posizione dei lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, i trattamenti economici previdenziali previsti vengono stabiliti in base alla retribuzione del mese precedente, la quale non dev’essere inferiore rispetto al minimo giornaliero fissato dalla legge, ovvero - per l’anno 2024 - la cifra di 56,87 euro. La circolare, inoltre, dispone che tali indennità sono riconosciute ai lavoratori soci di società e di enti cooperativi per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2024.

Con riferimento invece ai lavoratori agricoli a tempo determinato, ai fini del calcolo delle indennità si tiene conto della retribuzione di base, che comunque non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge che, per il 2024, è pari a 50,59 euro.

Ancora diverso è il trattamento previsto per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari. Infatti, in questo caso si prende come parametro di riferimento la circolare n. 72/2023, che ha fissato le retribuzioni medie giornaliere di tali categorie di lavoratori.
Tali parametri saranno impiegati al fine di stabilire le indennità economiche per malattia, maternità/paternità e tubercolosi. Non rientrano in tale calcolo tutte le prestazioni che devono essere erogate in misura fissa sulla base degli importi stabiliti dalla circolare n. 3/2024.
In ogni caso, il reddito utilizzato come riferimento è quello valido per l’anno 2023, ovvero 61,98 euro.

Quanto alle indennità per congedo di maternità/paternità riconosciute ai lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, per le prestazioni lavorative realizzate nel 2024, le stesse devono essere calcolate tenendo conto delle seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
  • 8,33 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,40 euro;
  • 9,40 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,40 euro e fino a 11,45 euro;
  • 11,45 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,45 euro;
  • 6,06 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Infine, l’Inps ha fornito indicazioni anche con riferimento ai lavoratori autonomi.
In questo caso, il calcolo per l’indennità di maternità/paternità, nonché per l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza deve essere effettuato utilizzando tali importi:
  • Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro, pari al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la categoria degli operai dell’agricoltura.
  • Artigiani: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato dell’artigianato.
  • Commercianti: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato del commercio.
  • Pescatori: 31,60 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2024 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.


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