La procedura di riscossione forzata dei crediti prevede che le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori, vengano iscritte a ruolo.
Il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute.
Il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento, ai fini della riscossione delle somme indicate.
La cartella - si noti - svolge una doppia funzione:
Il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute.
Il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento, ai fini della riscossione delle somme indicate.
La cartella - si noti - svolge una doppia funzione:
- intimazione di pagamento, in quanto contiene l'ordine di pagare all'agente le somme indicate, entro 60 giorni dalla notifica della stessa;
- avviso di mora: contiene infatti l'avvertimento che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione può provvedere all'esecuzione forzata sui beni del debitore, senza ulteriori avvisi.
Dunque, dopo la notifica di una cartella esattoriale, il contribuente ha a disposizione 60 giorni per presentare opposizione, decorsi i quali non è più possibile impugnarla. In tal caso, l’Agente della Riscossione può procedere con l’esecuzione forzata sui beni del debitore, fatte salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
Occorre anche rammentare che, decorso un certo lasso di tempo, le cartelle esattoriali vanno in prescrizione.
La prescrizione rappresenta l’estinzione del diritto di riscuotere un credito, a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo senza che l’Agente della riscossione abbia intrapreso azioni per il recupero. I termini di prescrizione variano in base alla natura del tributo dovuto:
- 3 anni per il bollo auto;
- 5 anni per tributi locali come Imu, Tari e Tosap;
- 10 anni per imposte statali come Irpef, Ires, Iva, bollo, registro e altre.
Ma esiste un altro termine che l’Agente della riscossione deve rispettare per riscuotere i crediti che gli sono stati affidati: dalla notifica della cartella non deve trascorrere più di 1 anno ai fini dell’azione esecutiva. Se l'espropriazione non è stata iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa dovrà essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene una nuova intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. La regola è prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Quindi, riepilogando, il contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale da più di un anno non potrà subire alcun pignoramento se prima non gli viene notificata l’intimazione di pagamento e, dopo di questa, sono decorsi 5 giorni.
In questo lasso di tempo egli potrà:
- contestare la pretesa di pagamento se, nel frattempo, si è prescritta;
- chiedere una rateazione che blocca ogni pignoramento o misura cautelare.
Sul punto sembra utile ricordare che ai contribuenti, i quali vogliano mettersi in regola con il versamento delle somme richieste in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un'unica soluzione, è data la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme da versare in più rate, di importo non inferiore a 50 euro ciascuna.
Il pagamento della prima rata del piano di ammortamento determina una serie di effetti sul debito compreso nelle cartelle oggetto della rateizzazione e sulle eventuali procedure collegate:
- è sospeso l'eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato (si pensi all'automobile), a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell'istanza di dilazione;
- sono da considerarsi estinte le procedure esecutive (pignoramenti) in corso, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo e non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
- il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e, conseguentemente, dell'abbattimento dell'importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell'eventuale ipoteca iscritta in data antecedente alla presentazione dell'istanza.