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Capriolo attraversa l'autostrada: chi è responsabile dell'eventuale collisione con i veicoli in marcia?

Capriolo attraversa l'autostrada: chi è responsabile dell'eventuale collisione con i veicoli in marcia?
La società di gestione dell'autostrada è titolare del potere di custodia sull'autovia e risponde dell'eventuale danno derivante dalla collisione con un animale selvatico che attraversi la sede stradale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11785 del 12 maggio 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni circa gli elementi costitutivi della “responsabilità da cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha avuto come protagonista un automobilista, che aveva agito in giudizio nei confronti della società che gestiva un’autostrada, al fine di ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro verificatosi nell’autostrada medesima.

Nello specifico, l’automobilista in questione, mentre percorreva a velocità regolare, era andato a colliderecon un capriolo che, provenendo dalla carreggiata opposta, aveva saltato il divisorio centrale ed aveva improvvisamente attraversato quella sulla quale egli viaggiava, proprio nel momento del suo passaggio”.

La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva, tuttavia, escluso la responsabilità della società di gestione, attribuendo rilevanza decisiva alla circostanza, accertata dalla Polizia Stradale, per cui “la rete di recinzione esterna della sede autostradale, nel tratto interessato dal sinistro, era risultata integra”.

Secondo la Corte d’appello, in sostanza, tale circostanza non consentiva di ritenere responsabile la società, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (responsabilità da cosa in custodia), “in quanto l'ignoranza in ordine alle modalità, al tempo e al luogo di ingresso dell'animale nella sede autostradale non consentiva di affermare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia della convenuta-appellante e il sinistro che aveva causato i danni lamentati dall'attore-appellato”.

A detta della Corte d’appello, inoltre, la società di gestione non poteva essere ritenuta responsabile nemmeno ai sensi dell’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale), non potendosi addebitare alla stessa nessuna negligenza, dal momento che l’ingresso in autostrada dell’animale aveva rappresentato una circostanza imprevedibile e non prevenibile.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’automobilista danneggiato aveva ritenuto di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dall’automobilista, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Evidenziava la Cassazione, infatti, che “la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi”.

Come precisato dalla Cassazione, dunque, la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. presuppone solamente la dimostrazione - oltre che del rapporto di custodia - di un nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa.

Al custode, pertanto, la responsabilità viene imputata “a prescindere da ogni accertamento di colpa” e per il solo fatto di essere titolare di unpotere di governodella cosa, “inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa”.

Con particolare riguardo alle autostrade, la Cassazione precisava, inoltre, che deve ravvisarsi l’esistenza di un rapporto di custodia tra l’autostrada stessa e la società che la gestisce, “la quale è chiamata a svolgere un'adeguata attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti”.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione rilevava come la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto che il fatto che la rete di recinzione autostradale fosse integra escludesse la sussistenza del nesso di causalità tra l’autostrada e l’evento dannoso.

Secondo la Cassazione, infatti, tale circostanza non costituiva affatto un “caso fortuito” e “confermava piuttosto che il danno non era stato determinato da un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile idoneo a vincere la presunzione di responsabilità del custode, ma era stato piuttosto la conseguenza dell'inefficace esercizio, da parte sua, dei poteri di sorveglianza della cosa”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’automobilista danneggiato, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.


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