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Caduta da un muretto comunale: niente risarcimento se il muretto non era destinato al passaggio dei pedoni

Caduta da un muretto comunale: niente risarcimento se il muretto non era destinato al passaggio dei pedoni
In caso di caduta da un muretto, se il danno è causato non dal muretto stesso, ma da un uso improprio o anomalo di esso da parte del danneggiato, deve escludersi la responsabilità del Comune.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28429 del 28 novembre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di “responsabilità da cosa in custodia” del Comune (art. 2051 c.c.).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, i genitori di un minore avevano agito in giudizio nei confronti del Comune, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio figlio, a cui era stata asportata la milza, a seguito di una caduta da un “muretto-marciapiede, privo di protezione, sconnesso e non a norma per la sicurezza degli utenti”.

Il Tribunale di Catanzaro, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria ma la sentenza era stata riformata in grado d’appello.

La Corte d’appello, infatti, aveva ritenuto che la struttura dalla quale era caduto il minore non costituiva un marciapiede e non era destinata al transito dei pedoni.

Secondo la Corte d’appello, inoltre, “non vi era alcuna prova che il minore infortunato fosse stato costretto a percorrere quel muretto per sottrarsi al rischio costituito dal traffico veicolare” e la responsabilità del Comune doveva dirsi esclusa anche ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto il danno in questione “era stato causato non dalla cosa, ma da un uso improprio o anomalo di essa da parte del minore, come tale sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa il danno”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il danneggiato, nel frattempo divenuto maggiorenne, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello, nel rigettare la domanda risarcitoria, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 2051 c.c., in quanto appariva incontestata “l'esistenza del rapporto di custodia”, da parte del Comune, sul muretto dal quale era avvenuta la caduta.

Secondo il ricorrente, inoltre, la Corte d’appello non avrebbe tenuto in adeguata considerazione le prove raccolte in corso di causa, dalle quali era emerso “che il muretto non era protetto da parapetti o corrimano” e che il minore era stato “costretto a salire sul muretto per sottrarsi al traffico veicolare”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al danneggiato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Evidenziava la Cassazione, in proposito, che la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, escluso la responsabilità del Comune, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto la vittima aveva “usato in modo improprio ed anomalo la cosa fonte di danno”.

Precisava la Cassazione, infatti, che, nel caso di specie, era stato accertato che la vittima, “senza necessità alcuna”, aveva deciso di “camminare su un muretto non destinato al passaggio di persone, e dunque facendo un uso anomalo della cosa”.

Pertanto, secondo la Cassazione, tale comportamento del danneggiato aveva interrotto il nesso di causalità tra la cosa stessa e l’evento dannoso, escludendo, dunque, la responsabilità del custode.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal danneggiato, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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