La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17743 del 28 giugno 2019, ha affrontato un caso di risarcimento da cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c., interpretato dalla maggior parte della dottrina come un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
Afferma la disposizione che ognuno, nel caso di specie il Comune, “è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Quest'ultimo, infatti, concorrerebbe ad interrompe il nesso di causalità tra evento lesivo e danno, esentando il Comune da responsabilità.
Essendo il danno da cose in custodia un danno imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, prescinde dalla dimostrazione della colpa in capo all'amministrazione pubblica, richiedendo solamente un collegamento tra la stessa e la cosa custodita, di cui il Comune è proprietario, in questo caso una strada dissestata da una buca.
I giudici hanno ritenuto che il comportamento del danneggiato, il quale era a conoscenza dello stato di grave dissesto della via, costituisce un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e ad escludere quindi la responsabilità del Comune per danno cagionato da cose in custodia.
Più nello specifico, il Comune, pur essendo l'effettivo titolare della strada dissestata, non risponderebbe per la caduta del danneggiato, poiché le pessime condizioni della carreggiata erano immediatamente percepibili e conoscibili da chiunque vi si fosse imbattuto, e in particolare dal danneggiato, che conosceva il luogo.
In altri termini, viene affermato come non esista alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa.
E' vero che il Comune è tenuto alla sorveglianza delle cose e delle infrastrutture sottoposte alla sua custodia, ma bisogna tenere in considerazione che l'ampiezza del territorio comunale non consente una capillare attenzione ad ogni minimo difetto, e perciò si chiede il capo ai singoli un onere di diligenza e prudenza, in un'ottica di leale collaborazione e solidarietà.
Le eventuali buche sulla strada possono sì essere configurate come “insidia o trabocchetto”, e in quanto tali essere poste alla base di un danno risarcibile, ma solo allorché le stesse non risultino visibili, evitabili e prevedibili.
In ogni caso, la condotta imprudente del danneggiato, il quale fosse a conoscenza della rovina e della sconnessione della strada, vale come detto a configurare un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità e a escludere la responsabilità del Comune.