Possono accedere ad ISCRO tutti quei liberi professionisti titolari di partita IVA che denunciano un reddito annuale inferiore ai 12.000 euro.
Nello specifico, ecco quali sono i requisiti:
- occorre essere iscritti alla Gestione separata INPS e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda. Non bisogna nemmeno risultare beneficiari di trattamenti pensionistici diretti;
- al momento della presentazione della domanda, la partita IVA riferita all’attività per cui è avvenuta l’iscrizione alla gestione previdenziale, deve essere attiva da tre anni;
- occorre essere in regola con la contribuzione previdenziale. Pertanto, il riconoscimento dell’indennità è subordinato all’esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il servizio DURC Online, di cui al decreto interministeriale del 30 gennaio 2015;
- non essere beneficiario di Assegno d'inclusione per l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
- occorre dimostrare di avere ottenuto, nell’anno precedente alla domanda, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi sempre da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti.
Ad esempio, per una domanda presentata nel 2024, se l’assicurato ha dichiarato per gli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda) rispettivamente un reddito pari a 6.000 euro e a 5.000 euro, si determina la media degli stessi (€ 6.000 + € 5.000 = € 11.000/2 = € 5.500), ottenendo il valore di 5.500 euro; quindi, si divide quest’ultimo importo per due (base semestrale € 5.500/2 = € 2.750) e si procede a calcolare la misura della prestazione che è pari a 687,50 euro (€ 2.750 x 25/100).
L’indennità è erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda. L'importo mensile non può essere inferiore a 250 euro e non può superare 800 euro. Questi importi saranno adeguati alle variazioni ISTAT annuali.
Occorre chiarire che la prestazione è erogata senza accredito di contribuzione figurativa. L'indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito e su di essa è applicata una ritenuta d'acconto del 20%. Tuttavia, per i beneficiari che operano in regime forfettario, questa ritenuta non è applicata.
Il diritto a ISCRO decade in caso di:
- cessazione della partita IVA nel periodo di erogazione del bonus;
- iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- titolarità dell’Assegno di inclusione;
- titolarità di trattamento pensionistico diretto.
La prestazione ISCRO è, invece, compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per i professionisti che ottengono il bonus, la sua erogazione è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.
Con quali modalità va presentata la domanda?
Nella circolare n. 984, diramata dall’INPS lo scorso 23 luglio, è spiegato che, per fruire dell’indennità ISCRO, i potenziali beneficiari devono presentare domanda - esclusivamente in via telematica - entro il 31 ottobre di ciascun anno, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto previdenziale. Laddove il 31 ottobre cada di domenica, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo. Nella domanda, il lavoratore dovrà autocertificare i redditi prodotti per gli anni di interesse, e l'INPS provvederà poi a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti richiedenti, ai fini della verifica dei requisiti.
In alternativa al portale web, l’indennità in esame può essere richiesta tramite il servizio Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Per l’anno 2024, la domanda di indennità ISCRO sarà disponibile dal 1° agosto 2024 e la disponibilità del servizio verrà resa nota con apposita comunicazione sul sito istituzionale.