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Bonus assunzioni 2024, da oggi tre nuovi incentivi per giovani, donne e percettori di assegno di inclusione

Lavoro - -
Bonus assunzioni 2024, da oggi tre nuovi incentivi per giovani, donne e percettori di assegno di inclusione
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La legge 213/2023 (bilancio 2024), il D. Lgs. 216/2023 e il D.L. 48/2023 hanno previsto una serie di sgravi di natura fiscale per chi assume lavoratori e, al contempo, non hanno prorogato alcuni benefici, già presenti da tempo nel nostro ordinamento, come quello per gli “under 36”, quello per le “donne svantaggiate” con bonus correlato ad un massimo di 8.000 euro e quello dei NEET.
Esaminiamo ora insieme le principali misure previste dalle nuove disposizioni applicabili per l’anno in corso.

Benefit di natura fiscale per le assunzioni a tempo indeterminato
L’art. 4 del D. Lgs. 216/2023 prevede, in maniera non strutturale, un benefit di natura fiscale: nel 2024 per tutte le assunzioni a tempo indeterminato realizzate in corso d’anno sarà possibile, nel 2025, dedurre dall’IRPEF e dall’IRES il costo del personale relativo ai neo assunti maggiorato del 20% (del 30% in alcuni casi che riguardano lavoratori in condizione di particolare criticità). La previsione è contemplata dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.
La disposizione non si applica alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria o giudiziale o agli altri istituti collegati alla crisi di impresa.
L’incremento occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato va calcolato nel raffronto tra quelli in forza al 31 dicembre 2024 e il numero dei dipendenti mediamente a tempo indeterminato, occupato nel 2023.

Assunzioni agevolate per i titolari di Assegno di inclusione e di supporto alla formazione ed al lavoro
La norma, contenuta nel Decreto lavoro 2023, è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e ne possono usufruire tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli e con l’esclusione di quelli domestici.
Queste sono le agevolazioni:
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, anche con rapporto di apprendistato - che è un contratto a tempo indeterminato - è previsto un esonero pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro (con esclusione di quanto dovuto all’INAIL), riparametrati ed applicati su base mensile (666,66 limite massimo) per la durata di 12 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo parziale, l’agevolazione è proporzionalmente ridotta. Tra le assunzioni incentivabili rientrano anche, ad avviso di chi scrive, quelle dei soci di società cooperative che, una volta associatisi, stipulano un contratto di lavoro subordinato, come previsto dall’art. 1 della legge n. 142/2001;
  • in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, anche di natura stagionale, l’incentivo è stabilito per un massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto, nella misura del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e dei contributi INAIL e della c.d. "contribuzione minore”), per un importo massimo di 4.000 euro, riparametrato su base mensile (333,33 euro al massimo);
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato l’esonero viene riconosciuto nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti (cfr. anche circolare INPS n. 111 del 29 dicembre 2023).

Bonus donne vittime di violenza
Per il triennio 2024-2026, per le assunzioni delle donne vittime di violenza beneficiarie di aiuti a carico del Fondo per il reddito di libertà (art. 105 bis del decreto "Rilancio"), la misura dell’agevolazione è pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro con un tetto massimo fissato a 8.000 euro l’anno, riparametrato ed applicato su base mensile (ciò significa che il limite massimo del mese è di 666,66 euro). Sotto l’aspetto pensionistico non ci sono effetti negativi.


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