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Assegno di inclusione, stop ai pagamenti se non rispetti questo obbligo: ecco la nota del Ministero del Lavoro

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Assegno di inclusione, stop ai pagamenti se non rispetti questo obbligo: ecco la nota del Ministero del Lavoro
La nota n. 12607 del 2024 chiarisce se, in assenza di convocazione, la mancata presentazione ai servizi sociali comporti o meno la sospensione della misura
Il c.d. Decreto lavoro 2023 (D.L. n. 48/2023 convertito, con modificazioni, in L. n. 85/2023) ha istituito la misura dell’Assegno di inclusione.

La normativa ha previsto che, entro un certo termine, i beneficiari di questa misura devono presentarsi presso i servizi sociali. Ciò è necessario per permettere ai servizi sociali di eseguire una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, allo scopo di sottoscrivere il patto per l’inclusione.

La mancata presentazione alle convocazioni dei Servizi sociali, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio.

Però potrebbe accadere che i servizi sociali non abbiano inviato alcuna convocazione e che, per questo, il beneficiario non si sia presentato.

Anche in quest’ultimo caso c’è la decadenza dalla misura dell’Assegno di inclusione?

Il tema della decadenza o sospensione del pagamento del beneficio è stato affrontato dalla nota n. 12607 del 16 luglio 2024, pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie.

Dunque, anche in mancanza di una convocazione dei servizi c’è l’obbligo di presentarsi nei termini stabiliti dalla normativa?

Innanzitutto, occorre sapere che l’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, che viene riconosciuta ai nuclei familiari fragili: ossia quelli con almeno un componente disabile o minorenne o con almeno sessant’anni di età o in condizioni di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Il riconoscimento di tale beneficio è subordinato al possesso di una serie di requisiti (di residenza, cittadinanza e soggiorno), alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del richiedente e del suo nucleo familiare e, infine, all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Come detto, la nota n. 12607 del 16 luglio 2024 – pubblicata al fine di riepilogare le principali indicazioni per la gestione delle attività dirette ai beneficiari dell’Adi – approfondisce varie tematiche e, tra queste, esamina anche la questione della decadenza o sospensione del pagamento del beneficio.

A tal riguardo, cosa dice la nota del Ministero del Lavoro?

Bisogna premettere che, al fine di ricevere il beneficio economico, il richiedente deve iscriversi presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) per sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD). Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione di questo patto.

Però i beneficiari devono presentarsi presso i servizi sociali per il primo appuntamento entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD. Poi, ogni 90 giorni, al fine di aggiornare la propria posizione, i beneficiari (diversi dai soggetti attivabili al lavoro) hanno l’obbligo di presentarsi ai servizi sociali o presso gli istituti di patronato.

La nota precisa che la mancata e ingiustificata presentazione alle convocazioni dei Servizi sociali determina la decadenza dal beneficio.

Inoltre, la nota sottolinea che i beneficiari hanno l’obbligo di presentarsi ai servizi sociali nei tempi stabiliti dalla normativa, anche quando non c’è un’espressa convocazione. In pratica, chi gode dell’Adi deve comunque presentarsi di sua spontanea volontà nei 120 giorni successivi alla sottoscrizione del PAD (per le domande pervenute all’INPS entro il 29 febbraio 2024, nei 120 giorni dalla trasmissione dei dati delle domande ai Comuni tramite piattaforma GePI).

In questo caso, qual è la conseguenza della mancata presentazione?

La nota è chiara sul punto: nell’ipotesi di mancata presentazione agli incontri, ci sarà la sospensione del beneficio. A tal riguardo, l’INPS ha precisato che la sospensione del pagamento avviene dal mese successivo al mese in cui scade il termine per la presentazione.


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