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Assegno di inclusione 2024, lo perdi se non hai terminato gli studi: hai l'obbligo di tornare tra i banchi di scuola

Assegno di inclusione 2024, lo perdi se non hai terminato gli studi: hai l'obbligo di tornare tra i banchi di scuola
Hai 19 anni, percepisci già l'assegno d'inclusione (Adi), ma ti sei sottratto agli obblighi formativi? Stai allora attento: potrai non godere più del beneficio
L'Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita - decorrere dal 1° gennaio 2024 - dal D.L. 48/2023.
Il provvedimento con cui il legislatore ha introdotto la misura dell'assegno d'inclusione prevede una serie di requisiti e obblighi da rispettare, la cui violazione, anche se commessa per ignoranza e in buona fede, non è scusabile. La "pena" certa è una sola: la perdita del beneficio.

Fra i beneficiari dell'ADI figurano gli appartenenti alla fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che devono avere adempiuto all'obbligo scolastico, o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell' obbligo di istruzione.
La fruizione del beneficio della misura è sottoposta, quindi, alla condizione dell'assolvimento degli obblighi suddetti.

Con il D. Lgs. 76/2005 il legislatore ha fissato le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, intervenendo sull'obbligo scolastico e sull'obbligo formativo.
Obiettivo del provvedimento è il contrasto alla dispersione scolastica e il recupero nel sistema formativo dei ragazzi che sono fuoriusciti da esso, al fine di garantire effettivamente a tutti un titolo spendibile sul mercato del lavoro. L'istruzione deve essere impartita obbligatoriamente per almeno dieci anni: 5 anni di scuola primaria, 3 anni di scuola secondaria di primo grado, 2 anni in un percorso di istruzione (scuola secondaria superiore) o di formazione professionale.
Dopo i 16 anni sussiste l'obbligo formativo, concepito come diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

A ciò si aggiunga che l'inosservanza dell'obbligo di istruzione impartita per almeno dieci anni - finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età - si configura come una fattispecie di reato prevista e punita all'art. 570 ter c.p. (ipotesi delittuosa introdotta dal D.L. 15.09.2023, n. 123 conv. in L. 13/11/2023, n. 159).
Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

La prestazione viene tolta anche nel caso in cui i beneficiari, salvo i casi di esonero:
  • si rifiutano di sottoscrivere il Patto di inclusione (con i servizi sociali) o il Patto di servizio personalizzato (con i servizi per il lavoro);
  • non partecipino alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, o a qualsiasi altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, inserita nel Patto di inclusione o in quello di servizio personalizzato.

Il legislatore ha, inoltre, stabilito che non ha diritto all'Adi il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza alla scuola dell'obbligo, che verrà verificata nell'ambito del Patto per l'inclusione.


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