Con il D. Lgs. 29/2024, in vigore dal 19 marzo 2024 , sono state predisposte una serie di misure volte a promuovere la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso:
- l’accesso a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio;
- il contrasto all’isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva;
- la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale).
L’art. 2 del decreto citato individua quale «persona anziana non autosufficiente» la persona anziana che, anche in considerazione dell’età anagrafica e delle disabilità pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base delle indicazioni fornite dalla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, dei livelli delle condizioni di fragilità, di multimorbilità e di vulnerabilità sociale.
Per consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica, nel decreto è prevista l’attivazione di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell’erogazione delle prestazioni assistenziali.
L’erogazione degli interventi di sanità preventiva presso il domicilio può essere effettuata dagli enti pubblici e privati accreditati, dagli infermieri.
Contestualmente è istituita, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali domiciliari e a favore dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.
La prestazione universale è erogata dall'INPS ed è riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti:
- un'età anagrafica di almeno 80 anni;
- un livello di bisogno assistenziale gravissimo e un Isee non superiore ai 6.000 euro;
- la titolarità dell'indennità di accompagnamento, ovvero possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.
Le persone anziane non autosufficienti possono richiedere la prestazione universale in modalità telematica all'INPS. La prestazione universale è erogabile sotto forma di trasferimento monetario ed è esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento. È erogata su base mensile ed è composta da:
> una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento;
> una quota integrativa, definita «assegno di assistenza», pari ad euro 850 mensili, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.
La prestazione universale, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento.
Quando si accerta che la quota integrativa non è stata utilizzata, l'INPS procede alla revoca della sola quota integrativa definita «assegno di assistenza» e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, fermo restando il diritto della persona anziana non autosufficiente a continuare a percepire l'indennità di accompagnamento in presenza dei presupposti di legge.