La
solidarietà tra familiari, in Italia, non è soltanto un valore morale: in determinate circostanze diventa un
obbligo giuridico vero e proprio, azionabile davanti a un tribunale. Quando una persona resta priva di
mezzi di sussistenza, il codice civile individua una serie di parenti e affini chiamati, in ordine di priorità, a intervenire.
Non si tratta di un
mantenimento completo come quello riservato ai figli minori, ma di un
sostegno limitato allo stretto indispensabile: vitto, alloggio, cure. L'articolo che regola questa materia è il numero
433 del codice civile, il quale stabilisce che
sono tenuti a prestare gli alimenti, nell'ordine, il coniuge, i figli e in loro mancanza i discendenti, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera e, infine, i fratelli e le sorelle. È un meccanismo "a cascata": se chi si trova più in alto nella scala è vivo e ha risorse, chi sta più in basso non ha alcun dovere.
Nel caso specifico della vedova, la domanda che spesso si pongono le famiglie riguarda proprio ciò che accade quando il marito, unico sostegno economico della madre anziana, viene a mancare. Se non esistono altri figli della suocera, né nipoti in grado di provvedere, la responsabilità scenderebbe, secondo la sola lettura dell'art. 433, proprio sulla nuora, che nell'elenco precede persino il suocero e i fratelli della persona bisognosa. È un dettaglio che sorprende molti: la legge, in astratto, preferisce che sia la nuora a intervenire piuttosto che un fratello o una sorella della suocera stessa.
Quando l'obbligo cessa
C'è però un punto che cambia radicalmente lo scenario. L'
art. 434 del c.c., rubricato
"Cessazione dell'obbligo tra affini", stabilisce che
l'obbligazione alimentare tra suocero/suocera e genero/nuora cessa quando ricorrono determinate condizioni: la prima riguarda il nuovo
matrimonio di chi riceve gli alimenti, la seconda - quella che qui interessa - si verifica quando il coniuge da cui deriva il legame di affinità e i figli nati da quell'unione (insieme ai loro discendenti) sono morti.
In pratica, viene meno proprio quel legame che giustificava, in origine, l'obbligo della nuora verso la suocera. La giurisprudenza è chiamata spesso a valutare questi confini con attenzione, perché la presenza anche di un solo figlio vivente cambia completamente la conclusione: se i figli ci sono, l'obbligo resta pienamente in vita, perché la condizione di "cessazione" richiede che coniuge e discendenti siano entrambi venuti meno.
Presupposti, fratelli e ruolo del tribunale
Anche quando l'obbligo sussiste, comunque, non scatta in automatico. Devono coesistere due presupposti concreti: da un lato lo stato di reale bisogno della suocera, che deve trovarsi nell'impossibilità di provvedere a se stessa e non semplicemente disporre di un reddito modesto; dall'altro la capacità economica di chi dovrebbe versare l'assegno. Se la nuora fatica a sua volta a sostenere le proprie spese familiari, non potrà essere costretta a contribuire, perché la legge non impone mai sacrifici superiori alle proprie possibilità. L'importo, quando dovuto, viene calcolato proporzionalmente sia al bisogno di chi lo riceve sia ai mezzi di chi lo versa.
Un aspetto meno noto riguarda
i fratelli della persona bisognosa, ultimi nella gerarchia dell'art. 433. Il codice distingue tra
fratelli germani (stesso padre e stessa madre) e
fratelli unilaterali (un solo genitore in comune), con priorità dei primi sui secondi. Ma anche qui vale la logica della cascata: se la nuora è tenuta a intervenire secondo l'ordine di legge,
la presenza di fratelli della suocera non la esonera affatto, perché questi si collocano più in basso nell'elenco.
In ogni caso, senza un accordo tra le parti, l'obbligo alimentare non può essere imposto senza una decisione del giudice civile. Sarà il tribunale a verificare, con perizia sui redditi e sulle condizioni economiche di entrambe le parti, se sussistono i presupposti per la condanna, stabilendo importo e modalità del versamento, che può avvenire tramite assegno periodico oppure, più raramente, accogliendo l'anziana direttamente in casa. Chi viene citato in giudizio può sempre difendersi dimostrando l'esistenza di parenti più vicini nella scala, o la cessazione dell'obbligo prevista dall'art. 434, spostando così l'onere altrove.