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Aggressione da parte di un cane: il proprietario è responsabile?

Aggressione da parte di un cane: il proprietario è responsabile?
Il Tribunale di Arezzo ha precisato che, ai fini risarcitori, il danneggiato da un cane altrui deve dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra il fatto dell'animale e il danno subito.
Se un soggetto viene aggredito da un cane e cade a terra, procurandosi delle lesioni, il proprietario dell’animale deve dirsi responsabile?

Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 1126 del 10 ottobre 2017, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, una donna aveva agito in giudizio nei confronti del proprietario di un cane, al fine di vederlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro.

Nello specifico, la donna era stata aggredita dal cane meticcio di proprietà del convenuto, il quale, al momento non era presente e aveva lasciato il cane libero, “privo di guinzaglio e non custodito da nessuno”.

A seguito dell’impatto col cane, la donna era caduta a terra, riportando la frattura dell’omero sinistro.

Il proprietario del cane si costituiva in giudizio, chiamando in causa la sua compagnia assicuratrice e contestando la domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti.

Secondo il proprietario del cane, in particolare, la caduta della donna non era stata causata dal cane, “il quale non veniva mai lasciato solo e portato al guinzaglio”.

Nel corso del procedimento, la danneggiata decedeva e il processo proseguiva nei confronti delle eredi.

Il Tribunale, pronunciatosi nel merito della questione, riteneva, in effetti, di dover accogliere la domanda risarcitoria svolta nei confronti del proprietario del cane, ritenendolo responsabile del sinistro accaduto alla donna, poi deceduta.

Osservava il Tribunale, in proposito, che la responsabilità del proprietario dell’animale (o di chi se ne serva per il tempo in cui l’ha in uso), di cui all’art. 2052 c.c., si fonda sulla “presunzione di colpa” dello stesso e richiede che vi sia, oltre che una relazione “di proprietà o di uso, con l'animale, altresì, un nesso di causalitàtra il fatto dell'animale medesimo ed il danno subito”.

Di conseguenza, secondo il giudice, il danneggiato è tenuto a dimostrare solo la sussistenza di tale nesso causale, mentre spetta al convenuto, “per sottrarsi a detta responsabilità (…), fornire la prova del caso fortuito, cui è parificato il fatto del terzo e la colpa del danneggiato”.

Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale riteneva che sussistesse la prova del suddetto nesso di causalità e che il proprietario-custode del cane non avesse, al contrario, dimostrato “l'esistenza di un caso fortuito”, al quale fosse riconducibile il fatto lesivo.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Arezzo accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dalla danneggiata, condannando il proprietario del cane in questione a risarcire alle eredi della stessa la somma di quasi euro 30.000,00.


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