Cosa può fare, e cosa non può fare, il Fisco con una chat
Quando gli agenti della Guardia di Finanza o i funzionari dell’Agenzia delle Entrate entrano in possesso di un telefono o di un computer nel corso di un'ispezione, la chat WhatsApp che vi è memorizzata non rappresenta più uno “spazio privato”. Il suo contenuto, comprese le note vocali e gli eventuali screenshot già salvati, può concorrere a dimostrare un fatturato sommerso, una gestione contabile parallela, un accordo volto ad aggirare le imposte o un rapporto di lavoro mai regolarizzato.
Perché una chat vale come prova anche in ambito tributario
Un tassello importante in questo senso è costituito dall'ordinanza n. 1254/2025 della Corte di Cassazione. Il caso riguardava un committente, al quale il Tribunale di Pavia aveva imposto, con decreto ingiuntivo, il pagamento di 28.050 euro in favore di una ditta di serramenti. Il convenuto si era opposto, sostenendo di avere concordato un prezzo molto più basso e di avere già pagato tutto. La Corte d'Appello di Milano aveva però accertato, anche grazie a un messaggio WhatsApp del 30 agosto 2018 in cui il cliente confermava per iscritto l'importo dovuto, che la somma pattuita era di 25.500 euro. Lo stesso decideva quindi di ricorrere in Cassazione.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ribadendo una regola già fissata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11197/2023: “i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi”.
La pronuncia fa rientrare questi messaggi nei documenti informatici già disciplinati dall'art. 2712 del c.c., assimilandoli a un'e-mail: “il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”. È bene precisare, tuttavia, che questa forza probatoria non equivale a quella della scrittura privata di cui all'art. 2702 del c.c..
La chat dei magistrati di Spoleto
La regola richiamata dalla Cassazione civile nasce in un contesto ancora diverso, un procedimento disciplinare a carico di un giudice del Tribunale di Spoleto, accusato di avere commentato con toni sarcastici e denigratori l'operato di alcuni colleghi in una chat aperta tra i magistrati dell'ufficio. Le Sezioni Unite, chiamate a decidere sull'utilizzabilità di quei messaggi, hanno richiamato un orientamento già consolidato nella giurisprudenza penale, secondo cui “i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 del c.p.p., e come tali possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 del c.p.p.” (Cass., SS.UU., sent. n. 11197/2023).
Nel caso specifico, la mancata acquisizione del telefono su cui i messaggi erano conservati non è stata ritenuta un ostacolo. La provenienza, infatti, era comunque verificabile, perché quei messaggi erano stati ricevuti anche da altri magistrati della chat e riportati nelle relazioni ufficiali del Procuratore della Repubblica e del Presidente del Tribunale.
La trascrizione, da sola, non basta
Con la sentenza n. 49016/2017, la Cassazione penale aveva giudicato corretta la scelta della Corte d'Appello di Caltanissetta di non acquisire la trascrizione di una conversazione WhatsApp intercorsa tra un imputato accusato di atti persecutori e la vittima. I giudici hanno chiarito che l'utilizzabilità di una simile prova “è, tuttavia, condizionata dall'acquisizione del supporto - telematico o figurativo - contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale”.