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Novità superbonus, se l'immobile è agibile non spetta l'incentivo al 110%: ecco cosa ha chiarito l'Agenzia delle Entrate

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Novità superbonus, se l'immobile è agibile non spetta l'incentivo al 110%: ecco cosa ha chiarito l'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in risposta a un interpello riguardante il Superbonus relativo alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia post - sisma
Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 4 del 9 gennaio 2024 interviene a precisare che non si possono effettuare lavori di efficientamento energetico su un fabbricato danneggiato dal sisma 2009, diventato nuovamente agibile grazie ai contributi per la ricostruzione, beneficiando del Superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (così come prevede l' art.119, comma 8-ter del decreto “Rilancio”). Si dovrà applicare la disposizione con la graduale riduzione dell’aliquota (art. 119, comma 8-bis del decreto “Rilancio”), che nel dettaglio prevede:
- 110% per le spese sostenute entro il 2022
- 90% per le spese sostenute entro il 2023
- 70% per le spese sostenute entro il 2024
- 65% per le spese sostenute entro 2025.

Interpello del condominio
L'interpello riguarda, più nello specifico, un condominio danneggiato dal sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 che aveva ottenuto il contributo per la ricostruzione in seguito alla dichiarazione di inagibilità. Eseguiti i relativi lavori, il fabbricato è tornato agibile. A questo punto, i condomini vorrebbero effettuare lavori di efficientamento rientranti nel superbonus, per i quali «è stata presentata apposita Cilas». Ciò vuol dire che i lavori del superbonus sarebbero realizzati, su un immobile danneggiato dal terremoto, ma per il quale è stata, nel frattempo, ripristinata l'agibilità.

Inagibilità necessaria per la detrazione al 110%
A seguito dell’utilizzo del contributo, pertanto nel caso in esame, il fabbricato è tornato agibile, e l’Agenzia ha ritenuto che il condominio istante non rientrasse fra i beneficiari della disposizione di favore ma era tenuto ad applicare il comma 8-bis dello stesso articolo 119 del Dl “Rilancio” con la progressiva riduzione di aliquota su indicata.
In sostanza, se non c'è l'inagibilità, il superbonus per la ricostruzione post-sisma non può essere al 110%, ma per il 2024 soltanto ad aliquota ridotta, che per i condomìni scende al 70%.
Relativamente ai lavori del 2023 - ricordano le Entrate - che le precedenti disposizioni continuano ad applicarsi ai lavori dei condomìni che hanno presentato la Cilas entro il 31 dicembre 2022 (con delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022) oppure entro il 25 novembre 2022 (con delibera assembleare adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022).

Conclusioni
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è fondamentale per evitare situazioni di doppio vantaggio fiscale laddove un immobile può beneficiare sia dei contributi pubblici per la ricostruzione che della detrazione fiscale al 110% per nuovi lavori di ristrutturazione. In tal modo, si tenta di garantire una giusta distribuzione delle agevolazioni fiscali e di evitare abusi o impropri utilizzi delle detrazioni previste.
È necessario, pertanto, che i proprietari e gli amministratori di condomini siano informati sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate relativi alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, così da agire in conformità con la normativa vigente e evitando possibili sanzioni o controversie fiscali.


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