Però, prima di cedere alla tentazione, bisogna tener presente che è vero che il codice penale, agli artt. 473 e 474, punisce la falsificazione di marchi e la vendita di merce contraffatta.
Tuttavia, è anche vero che pure comprare prodotti falsificati ha delle ripercussioni sul piano penale e amministrativo. E allora, quali sono le conseguenze per chi acquista merce non originale?
Innanzitutto, chi acquista prodotti falsificati potrebbe essere accusato del reato di ricettazione ai sensi dell’art. 648 c.p..
Ciò avviene quando una persona, per procurare a sé o ad altri un profitto, compra merce contraffatta (o rubata o, più in generale, proveniente da un qualsiasi reato), con la consapevolezza che il bene acquistato sia frutto di un reato. Ad esempio, è il caso di chi acquista capi di abbigliamento falsificati con lo scopo di rivenderli per trarne profitto.
Però, sussiste il reato di ricettazione se si acquista una maglia contraffatta, essendo consapevole della sua falsità, al solo fine di indossarla? La Cassazione ha dato una risposta con la sentenza n. 12870 del 2016.
Per la Corte, il reato non si configura se il bene è stato acquistato per un uso personale e non per ricavarne un profitto. L’uso personale è l’elemento che permette di distinguere, da un lato, chi si limita ad acquistare un bene contraffatto per scopi puramente personali e, dall’altro, chi si inserisce nella catena di produzione, distribuzione e diffusione del prodotto falsificato. Quindi, è punito colui che destina i beni contraffatti non a sé, ma ad altri.
Tuttavia, chi acquista per sé un bene contraffatto, anche se non commette il reato di ricettazione, comunque realizza un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria che va da 100 a 7.000 euro.
Infatti, la legge n. 99 del 2009 punisce l’acquirente finale che compra, a qualsiasi titolo, cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le vende o per il prezzo, fanno pensare che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale.
Però, anche se si esclude la configurabilità della ricettazione nell’ipotesi dell’acquisto per uso personale di prodotti non originali, si potrebbe comunque realizzare un diverso reato: l’incauto acquisto di cui all’art. 712 c.p.
In relazione a questo reato, non è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene acquistato. In questo caso, è sufficiente la colpa dell’acquirente finale. “Colpa” da intendere come negligenza del compratore quando, per le circostanze oggettive della vendita o per le caratteristiche del bene, sia nato in lui il semplice sospetto che il prodotto provenisse dal mercato illegale e comunque non abbia verificato la legittima provenienza del bene.
Quindi, in questo caso, la scusa “credevo fosse originale” potrebbe non servire.