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L’appropriazione di una Postepay smarrita integra il reato di ricettazione

L’appropriazione di una Postepay smarrita integra il reato di ricettazione
Il soggetto che si appropria di una Postepay smarrita si rende colpevole del delitto di ricettazione, punibile anche a titolo di dolo eventuale, e non della fattispecie depenalizzata di appropriazione di cose smarrite.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4132/2020, ha chiarito che la condotta di chi si appropria di una Postepay smarrita, intestata e valida, integra il reato di ricettazione, considerato che, per orientamento costante, nel caso di appropriazione e successiva circolazione di carte di credito e assegni smarriti, reato presupposto è sempre il furto.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello avvalorava la sentenza emessa dal giudice di prime cure, confermando la condanna dell’imputato per il reato di ricettazione di una carta Postepay, ritenuta provento di furto ai danni del titolare.
L’imputato ricorreva, dunque, in Cassazione, eccependo, in primo luogo, l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato. Secondo la difesa, infatti, dato che l’imputato non era consapevole della provenienza illecita della carta, non gli poteva essere attribuito il dolo specifico del delitto di ricettazione, considerato che lo stesso, essendo del tutto ignaro del codice di sicurezza della carta ritrovata, non poteva trarne alcun profitto.
La difesa lamentava, inoltre, l’errata qualificazione del fatto come ricettazione, sostenendo che lo stesso poteva, piuttosto, integrare la fattispecie depenalizzata di appropriazione di cose smarrite di cui all’art. 647 del c.p., che punisce chi si appropria di cose abbandonate volontariamente dal titolare.

La Suprema Corte, pur ritenendo il ricorso inammissibile, vertendo i motivi proposti su quesiti già risolti nel giudizio d’appello, ha comunque chiarito le questioni relative all’elemento psicologico della ricettazione, nonché alla qualificazione giuridica della fattispecie.

Per quanto concerne, innanzitutto, l’elemento psicologico della ricettazione, la Corte ha chiarito che il reato è integrato anche dal dolo eventuale, ritenuto sussistente nel caso di specie, dato che l’imputato si è impossessato per lungo tempo di una carta Postepay valida e intestata, accettando, così, il rischio di una sua provenienza illecita. Gli Ermellini hanno, infatti, evidenziato come non rappresenti la normalità rinvenire per terra un oggetto di questo tipo, e che l’assenza del relativo codice numerico non dia origine ad un’ipotesi di reato impossibile.

In merito, poi, alla qualificazione giuridica della fattispecie, la Cassazione ha rigettato la tesi avanzata dalla difesa per cui la condotta dell’imputato avrebbe integrato la fattispecie depenalizzata di appropriazione di cose smarrite. La Suprema Corte ha a tal fine ribadito che, per suo costante orientamento, in caso di smarrimento di carte di credito o assegno che riportino “intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite”. Alla luce di ciò, pertanto, dato che il reato presupposto è costituito dal furto “la successiva circolazione della carta mediante il trasferimento ad altri integra proprio l’ipotesi di ricettazione, considerato, peraltro, che anche i successivi possessori di un bene di questo genere sono consapevoli della sua altruità e della sua provenienza illecita.



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