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Accompagnatori disabili e minori, stop al supplemento di prezzo in aereo per avere posti vicini: non è legale

Accompagnatori disabili e minori, stop al supplemento di prezzo in aereo per avere posti vicini: non è legale
Disabili e minori in aereo: gli accompagnatori devono pagare costi extra?
Le vacanze sono finite un po' per tutti, ma in aereo si viaggia tutto l'anno, che sia per piacere, lavoro o esigenze personali.
Chi utilizza spesso tale mezzo di trasporto sa che le polemiche in merito sono svariate, dai ritardi ai cambi di politica sui bagagli a mano e così via. Spesso i prezzi dei biglietti appaiono molto convenienti, ma poi vanno considerati alcuni costi extra. Tra questi, il servizio che permette di selezionare i posti, appunto dietro il pagamento di un supplemento.

Al riguardo, proprio di recente, il Consiglio di Stato ha affrontato la questione dei supplementi di prezzo in relazione agli accompagnatori di disabili e minori. Più precisamente, l'organo di giustizia amministrativa ha risposto alla domanda se potessero o meno le compagnie aeree applicare costi extra per la prenotazione di posti contigui da parte di accompagnatori di minori di 12 anni e persone con disabilità.

È pratica comune alla maggior parte delle compagnie aree, difatti, far pagare un supplemento e, quindi, un costo ulteriore rispetto a quello del titolo di viaggio, per il servizio di selezione del posto.
Al riguardo, l’ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ha adottato un provvedimento d'urgenza, la disposizione n. 63/2021, con cui veniva previsto l'obbligo, in capo alle compagnie aeree, di assegnare gratuitamente - agli accompagnatori dei minori di 12 anni o delle persone a mobilità ridotta - un posto accanto a tali soggetti.
Inoltre, con tale disposizione, l'ENAC ha altresì previsto che le somme versate alle compagnie aeree, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto per l’assegnazione di posti contigui, dai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni e loro genitori o accompagnatore e dai disabili e loro accompagnatore, sono ripetibili da parte dei viaggiatori, per i viaggi effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Ciò premesso, nel caso di violazione di tali previsioni da parte delle compagnie aeree, ai sensi della disposizione ENAC, l’Ente procederà alla irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle compagnie aeree, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 7 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.69, sulla precedenza ed assistenza da riservare alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati. Tale articolo prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.

In seguito all'emanazione della disposizione ENAC, una famosa compagnia aerea, la Ryanair, aveva quindi proposto ricorso avverso tale provvedimento. Il ricorso veniva però rigettato dal TAR Lazio.
La questione è quindi arrivata all'attenzione del Consiglio di Stato, in sede di appello promosso dalla compagnia.

In particolare, secondo Ryanair, ai sensi della normativa comunitaria, non sussisterebbe alcun obbligo di assicurare gratuitamente la vicinanza tra minore e accompagnatore, essendo le tariffe rimesse alla libera scelta delle compagnie aeree nel rispetto del Regolamento CE 1008/2008.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha respinto l'appello della compagnia low cost. L'organo di giustizia amministrativa, difatti, anche richiamando la normativa europea in materia, ha affermato che la vicinanza dell'accompagnatore, per soggetti fragili quali i minori di 12 anni e i soggetti con disabilità, fosse una delle modalità per garantire il trasporto in sicurezza di tali categorie di passeggeri. Di conseguenza, avendo un obbligo di garantire la sicurezza, le compagnie aree non possono subordinare la vicinanza dell'accompagnatore al pagamento di un costo extra.
Alla luce di tale pronuncia, agli accompagnatori di minori di 12 anni e disabili deve essere assicurato gratuitamente il posto accanto a tali soggetti.


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