Sino a poco tempo fa il modulo PIR non costituiva un reclamo formale indirizzato alla compagnia aerea. Ciò significava che, dopo la denuncia in aeroporto, il consumatore doveva, comunque, inviare una richiesta scritta di risarcimento al vettore, rispettando i termini indicati dalla normativa vigente.
Per molti anni, infatti, la rigida interpretazione delle norme aveva così impedito a numerosi viaggiatori di vedersi riconosciuto il diritto al rimborso. Anche quando il problema veniva denunciato tempestivamente in aeroporto, l’assenza di un ulteriore reclamo formale entro 21 giorni comportava spesso il rigetto della richiesta risarcitoria.
Su questo punto è di recente intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8684 del 7 aprile 2026, introducendo un importante chiarimento a tutela dei passeggeri. La Suprema Corte ha stabilito che il PIR compilato in aeroporto in caso di smarrimento o ritardo nella riconsegna del bagaglio costituisce già un valido reclamo ai sensi della Convenzione di Montreal, che disciplina il trasporto aereo internazionale.
La decisione supera così l’interpretazione più restrittiva adottata in passato e rafforza la posizione dei viaggiatori, riconoscendo pieno valore alla segnalazione effettuata immediatamente dopo l’accertamento del disservizio. Di conseguenza, il passeggero che abbia compilato correttamente il PIR non può vedersi negare il risarcimento per il solo fatto di non aver presentato un secondo reclamo formale entro il termine di 21 giorni.
Si rammenta che la pretesa risarcitoria in caso di danneggiamento bagaglio è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 889/2002, nonché dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata in Italia con la L. n. 12/2004.
Secondo la citata Convenzione, la compagnia aerea è responsabile nel momento in cui la distruzione, la perdita o il deterioramento dei bagagli siano avvenuti a bordo dell’aeromobile, oppure in qualsiasi circostanza durante la quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. È previsto un risarcimento pari a 1.600 euro circa.
E se il contenuto del bagaglio vale più di detto importo?
Se - data, ad esempio, la presenza di un oggetto di particolare valore - il contenuto del vostro bagaglio registrato vale più di detto importo, al momento del check-in vale la pena fare una dichiarazione speciale e pagare una tassa supplementare, al fine di innalzare la somma massima di risarcimento. L’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal dispone infatti che, nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata all’importo di 1288 DSP (diritti speciali di prelievo), pari a 1627,63 euro per passeggero, «salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione».
Per dimostrare l’entità del danno, molte compagnie richiedono al consumatore di presentare una dichiarazione di “non riparabilità” del bagaglio da parte di un venditore di valigie, che conferma che il bagaglio non può essere riparato, oppure un preventivo dei costi della riparazione. Di solito la compagnia rimborsa il valore corrente della valigia: ciò significa che dal prezzo d’acquisto deve essere sottratta una diminuzione di prezzo a causa dell’uso. È importante quantificare il valore degli articoli danneggiati e, se possibile, provarlo dietro presentazione di scontrini o ricevute, qualora disponibili.
Per quanto riguarda la politica di risarcimento nel caso di ritardo nella consegna del bagaglio, va detto che ci sono grandi differenze a seconda della compagnia aerea coinvolta: alcune compagnie, in via stragiudiziale, rimborsano il 100% degli articoli di prima necessità. Siccome gli articoli acquistati potranno essere utilizzati anche dopo l’arrivo del bagaglio, alcune compagnie offrono solo un rimborso del 50% del prezzo d’acquisto di questi articoli. Altre ancora, invece, rimborsano un importo fisso per ogni giorno di ritardo.