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Visita fiscale INPS, ecco quando puoi assentarti durante la reperibilità e come comunicarlo evitando sanzioni: la guida

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Visita fiscale INPS, ecco quando puoi assentarti durante la reperibilità e come comunicarlo evitando sanzioni: la guida
Come si comunica l’assenza alla visita fiscale? Scopriamolo insieme
Il lavoratore assente per malattia deve essere reperibile per poter consentire la visita di controllo da parte del medico dell’INPS, la cosiddetta “visita fiscale”. Compete al medico curante redigere il certificato di malattia e trasmetterlo all’INPS per via telematica, immediatamente o, in caso di visita domiciliare, entro il giorno successivo. Anche il medico libero professionista può rilasciare il certificato di malattia telematico, mediante le credenziali di accesso al servizio.

L’INPS - sulla base della normativa - riconosce, infatti, la prestazione di malattia soltanto dal giorno di rilascio del certificato e il medico, per legge, non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita ambulatoriale del paziente.

In via eccezionale, l’INPS riconosce la tutela della malattia anche per il giorno precedente al rilascio del certificato solo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
  • il certificato è redatto a seguito di visita domiciliare del medico curante e questa informazione è espressamente indicata nel certificato;
  • il giorno precedente alla data di redazione è un giorno feriale. In caso contrario, il datore di lavoro non può anticipare la prestazione per conto dell’INPS.


È necessario prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare sempre la correttezza dei seguenti dati obbligatori, proprio per evitare che l’INPS non possa riconoscere l’indennità di malattia:
  • dati anagrafici;
  • indirizzo di reperibilità durante la malattia, includendo tutte le informazioni necessarie (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence ecc.).

E se il dipendente ha la necessità di assentarsi dal domicilio comunicato nel certificato medico?
In tal caso, deve comunicarlo preventivamente al proprio datore di lavoro e all’INPS. Diversamente, qualora il medico dovesse bussare alla porta e non trovare il lavoratore, quest’ultimo perderebbe l’intero trattamento di malattia.
Il medico dell’Inps può passare a controllare il lavoratore in malattia (il cui medico ha inoltrato l’apposito certificato telematico all’istituto) 7 giorni su 7, comprese domeniche e festivi, nelle seguenti fasce orarie: 10.00 -12.00; 17.00-19.00. Tuttavia sono previsti casi di esonero dalla reperibilità.

In particolare, se si è dipendente privato, il medico certificatore può segnalare l’“agevolazione” che esonera dalla reperibilità nei casi previsti, secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell’INPS. È bene sapere che può essere disposta comunque una visita di controllo previo appuntamento.

Il lavoratore privato può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità solo per:
  • necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in altri orari;
  • provati gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore.


I casi di esonero nel caso di dipendente della pubblica amministrazione sono, invece, indicati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017:
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia provocato una menomazione unica o plurima, classificata nelle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, o patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto;
  • stati patologici connessi a invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Il medico dell’Inps deve recarsi presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale, indicato nel certificato telematico inviato dal medico curante all’istituto. Tuttavia il lavoratore può sempre comunicare un cambio di domicilio (ad esempio recandosi presso un’altra abitazione dove trascorrere la convalescenza).
Nel caso in cui l’indirizzo indicato nel certificato non risulti corretto, oppure se il dipendente deve cambiare domicilio durante il periodo di malattia, è indispensabile comunicare la variazione all’Inps.

La comunicazione all’Inps può essere inoltrata, per i dipendenti del settore privato:
  • contattando il call center Inps al numero verde 803164 (06164164 da cellulare). Gli operatori, in questi casi, inviano una segnalazione telematica alla sede competente: è consigliabile farsi mandare un sms di conferma o farsi rilasciare il numero di segnalazione;
  • tramite mail alla propria sede Inps competente, all’indirizzo (che varia a seconda della sede) nomesede@inps.it (ad esempio: MedicoLegale.cagliari@inps.it);
  • tramite fax o raccomandata: in questa ipotesi è consigliabile inviare la comunicazione diversi giorni prima, per non rischiare che arrivi in ritardo;
  • se l’indirizzo di reperibilità dovesse spostarsi all’estero, il dipendente deve effettuare un’esplicita richiesta di autorizzazione presso la propria la sede Inps prima della partenza.

Inoltre, per i dipendenti del comparto privato, è comunque importante inoltrare la comunicazione anche al proprio datore di lavoro che, nel caso in cui dovesse richiedere una visita fiscale, potrà fornire all’Inps l’indirizzo corretto al quale reperire il lavoratore.

I dipendenti pubblici devono invece contattare la propria amministrazione di riferimento.

In caso di ricoveri o accessi al Pronto Soccorso, occorre richiedere alla struttura ospedaliera la certificazione del periodo di degenza e l’eventuale prognosi successiva alle dimissioni. Se l’ospedale non può rilasciare il certificato telematico e consegna un certificato cartaceo, si suggerisce di verificare che ci siano tutti i dati necessari: dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, diagnosi in chiaro, data di inizio della malattia, data di rilascio del certificato, data prevista di fine malattia, tipo di certificato (inizio, continuazione o ricaduta), tipo di visita (ambulatoriale o domiciliare), residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia. Poi invia il certificato all’INPS e al datore di lavoro seguendo le modalità previste per i certificati cartacei. La trasmissione dell’eventuale certificato cartaceo di prognosi successiva alla degenza ospedaliera deve essere effettuata entro 2 giorni dal rilascio.

Ma come si comunica l’eventuale assenza alla visita fiscale?

Qualora il lavoratore debba allontanarsi dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità per motivi giustificati, è tenuto a darne preventiva comunicazione sia al datore di lavoro che all’INPS. L’obbligo di comunicazione preventiva può essere evitato solo in presenza di gravi e indifferibili ragioni che rendano impossibile l’avviso anticipato. In tali casi, il lavoratore ha l’onere di dimostrare l’impossibilità di comunicare preventivamente l’assenza (Trib. Bari, sent. n. 4072/2019; Trib. Roma, sent. n. 873/2017).

La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente, preferibilmente - cioè - prima dell’assenza, utilizzando i canali previsti (Contact Center INPS, PEC, fax o lettera raccomandata).

Ad ogni modo, nei casi di assenza giustificata durante le fasce di reperibilità, è consigliabile che il lavoratore invii comunque una tempestiva comunicazione al datore di lavoro, anche nel caso in cui non sia previsto un obbligo in tal senso dal contratto collettivo, o dal regolamento aziendale; il datore di lavoro, a sua volta, tramite gli appositi servizi telematici, comunica l’assenza all’Inps.

I motivi di giustificazione per l'assenza accettabili sono, in generale, quelli dettati da forza maggiore, come ad esempio:
  • ricovero in ospedale;
  • precedenti visite di controllo sullo stesso periodo di malattia;
  • motivi familiari che richiedono la presenza del lavoratore in modo indifferibile e inderogabile;
  • concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, per i quali va dimostrata l'impossibilità di essere effettuate in orari diversi.

Dal canto suo, la giurisprudenza, in alcune pronunce, ha giudicato valide anche le seguenti motivazioni:
  • ritiro di referti di esami collegati alla malattia;
  • effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato;
  • necessità di recarsi in farmacia;
  • visita alla madre in ospedale con orari di visita coincidenti con le fasce di reperibilità;
  • visita per la verifica della guarigione presso l’ambulatorio del medico, con orario di visita coincidente con le fasce di reperibilità.

Si segnala, infine, che la Cassazione ha, invece, giudicato ingiustificata l’assenza di un lavoratore che si era allontanato dalla propria abitazione per portare il figlio all’ospedale per controlli non urgenti.
La decisione contenuta nell'ordinanza n. 24492 del 1° ottobre 2019 ribadisce, infatti, che il dipendente il quale si allontana dalla propria casa durante le fasce orarie di reperibilità evita la multa, oltre che nei casi di forza maggiore, solo quando la sua presenza altrove risulti indifferibile. Nel caso specifico, invece, il lavoratore non aveva chiarito l’impossibilità, per altri familiari, di prendersi cura del minore e, in ogni caso, la situazione non gli impediva di comunicare tale assenza al proprio datore di lavoro.

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