Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Violenza privata per il conducente che parcheggia troppo vicino all'auto di un'altra persona

Violenza privata per il conducente che parcheggia troppo vicino all'auto di un'altra persona
Parcheggiare troppo vicino all'auto di un'altra persona, impedendo a quest'ultima di scendere, integra il reato di "violenza privata".
Attenzione a parcheggiare la propria auto troppo vicino a quella di un altro, perché potreste venire condannati per il reato di “violenza privata” (art. 610 c.p.).

Questo è quanto statuito, infatti, dalla Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 53978 del 30 novembre 2017.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Messina aveva confermato la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva condannato un imputato per il delitto di “violenza privata”.

Nello specifico, l’imputato era stato accusato di tale reato per aver utilizzato impropriamente la propria autovettura, parcheggiandola vicino all’auto della persona offesa, a distanza di pochi centimetri e in modo tale da non consentire a quest’ultima di scendere dal suo lato.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, non si era verificata nessunaviolenza privata”, in quanto egli “non aveva parcheggiato la propria autovettura, ma l'aveva posta solo in prossimità” di quella della persona offesa per riuscire a discutere con la stessa.

Evidenziava il ricorrente, inoltre, che la persona offesa era comunque riuscita a scendere dalla propria auto, uscendo dall’altro lato.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione all’imputato, rigettando il relativo ricorso, in quanto “manifestamente infondato”.

Precisava la Cassazione, in proposito, che, “ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, non vi era dubbio che il ricorrente, “posizionandosi con la propria autovettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell'autovettura della persona offesa”, avesse impedito a quest’ultima di spostarsi.

Secondo la Cassazione, dunque, con tale comportamento, il ricorrente aveva “pesantemente condizionato la libertà di autodeterminazione e movimento della persona offesa”, con la conseguenza che la Corte d’appello aveva, del tutto adeguatamente, deciso di condannarlo per il reato di cui all’art. 610 c.p.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.