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Violazione del codice della strada: il proprietario del veicolo interessato è tenuto a comunicare i dati del conducente

Violazione del codice della strada: il proprietario del veicolo interessato è tenuto a comunicare i dati del conducente
In caso di violazioni al codice della strada, il proprietario del veicolo è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta.
Cosa succede se, a seguito della notifica di una multa per la violazione del codice della strada, il proprietario del veicolo interessato non comunica alle Autorità i dati del conducente?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29593 dell’11 dicembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva preso una multa per aver violato l’art. 126 bis del Codice della Strada, in quanto egli, a seguito di una precedente multa, non aveva comunicato al Ministero dell’interno i dati personali e della patente di guida di colui che guidava.

Il soggetto in questione si era opposto alla suindicata contestazione, evidenziando “che la comunicazione dei dati del conducente e la relativa copia autenticata della patente di guida erano state regolarmente e tempestivamente inviate a mezzo di raccomandata A.R.”.

Il giudice di pace di Roma, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato l’opposizione proposta e la sentenza era stata confermata anche in grado d’appello, con la conseguenza che il multato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo il ricorrente, in particolare, i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avrebbero dato corretta applicazione agli artt. 126 bis e 180 del Codice della Strada, dal momento che egli aveva “compilato e inviato tempestivamente a mezzo raccomandata la comunicazione dei dati del conducente, indicando i propri dati anagrafici e gli estremi della propria patente, unitamente alla copia autenticata della patente stessa”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, confermando la decisione resa, in secondo grado, dal Tribunale.

Osservava la Cassazione, infatti, che il Tribunale aveva accertato che, nella comunicazione inviata dal ricorrente, non era identificabile l’autore della violazione contestata, avendo il ricorrente dichiarato che non era stato in grado di “risalire all’effettivo conducente al momento della presunta infrazione”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, il Tribunale aveva, del tutto correttamente, applicato il principio secondo cui, “in tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal multato, confermando integralmente la sentenza impugnata.


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