La Corte di Cassazione si è più volte occupata di questa questione, fornendo alcune precisazioni anche per l’ipotesi in cui il figlio maggiorenne si sposi.
In questo caso, infatti, ci si potrebbe chiedere se lo stesso abbia ugualmente diritto al mantenimento dei genitori o se, con il matrimonio, debba ritenersi che abbia raggiunto quell’indipendenza che esclude il permanere dell’obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
Va osservato che, in base alle meno recenti pronunce della Corte di Cassazione (sentenza n. 4373/88 e n. 295/52), si riteneva che con il matrimonio venisse meno l’obbligo di mantenimento dei genitori, in quanto il matrimonio determina il sorgere di una nuova famiglia, di cui fanno parte i coniugi, che assumono essi stessi degli obblighi di assistenza morale e materiale l’uno nei confronti dell’altro.
Di conseguenza, gli obblighi di assistenza che sorgono in capo ai coniugi in virtù del matrimonio, farebbero venir meno l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori.
In ogni caso, va osservato come la Corte di Cassazione, con ulteriori pronunce, abbia dimostrato una certa flessibilità nel valutare la questione.
In particolare, con la sentenza n. 1585/2014, la Corte ha precisato come il principio sopra esposto non ha valore assoluto, in quanto possono esserci delle eccezioni, che farebbero sì che i genitori siano obbligati a mantenere i figli, nonostante gli stessi si siano sposati e abbiano formato una nuova famiglia.
Nel caso esaminato dalla Corte, la figlia dei genitori in questione aveva contratto matrimonio con un cittadino domenicano ma aveva continuato a vivere con la madre, che si era separata dal marito.
A seguito della separazione della madre, al padre era stato posto l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della madre.
Dopo il matrimonio della figlia, il padre si rivolgeva al Tribunale chiedendo di essere esonerato dal suddetto pagamento, dal momento che la figlia si era creata una nuova famiglia e, quindi, doveva ritenersi economicamente indipendente.
Ebbene, giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla figlia, riconoscendo come, nel caso di specie, il matrimonio non avesse determinato alcun mutamento nelle condizioni economiche della donna, che era rimasta a vivere con la madre.
Di conseguenza, deve ritenersi che, se è vero che, in linea generale, il matrimonio comporta il venir meno dell’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli, tale obbligo, tuttavia, non viene meno nell’ipotesi in cui i figli sposati continuino a vivere assieme ai genitori, proprio in ragione delle loro difficoltà economiche.
Secondo la Cassazione, quindi, in questo caso bisogna distinguere il matrimonio inteso come semplice “atto” (celebrazione), che comporta la nascita del vincolo coniugale e il matrimonio inteso come vero e proprio “rapporto coniugale”, da cui nascono anche i reciprochi obblighi di assistenza e di contribuzione ai bisogni della famiglia.
Se, dunque, al matrimonio come “atto” non corrisponde anche un matrimonio come “rapporto”, nel senso che i coniugi continuano a vivere con i genitori, a causa delle loro ristrettezze economiche, non si realizza alcun cambiamento nella vita dei neo-coniugi, rispetto al periodo precedente le nozze, con la conseguenza che non cambia nemmeno l’obbligo dei genitori di provvedere al loro mantenimento, fino a quando gli stessi potranno dirsi economicamente autosufficienti.