La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21539 del 18 settembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Torino aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di primo grado aveva condannato una società a risarcire ad un’altra società i danni da quest’ultima subiti a seguito della rovina di una tettoia, che non era stata ben ancorata e che era finita su di un manufatto di proprietà della società stessa.
Ritenendo la decisione ingiusta, la società condannata al risarcimento aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla ricorrente, confermando, dunque, la sentenza di secondo grado.
Secondo la Cassazione, infatti, la società proprietaria della tettoia che aveva causato il danno doveva ritenersi responsabile quale “custode” della tettoia stessa, ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Osservava la Cassazione, in particolare, che, nel caso di specie, il custode era stato, del tutto correttamente, ritenuto responsabile, dal momento che la tettoia si era divelta in quanto “precaria” e non ben ancorata al suolo.
Precisava la Cassazione, peraltro, come apparisse irrilevante che la tettoia si fosse disancorata dal suolo anche per il concorso dell’azione di un forte vento, in quanto il custode avrebbe dovuto considerare e prevedere questa ipotesi al momento dell’ancoraggio al suolo.
Evidenziava la Cassazione, in proposito, che, la responsabilità del custode può essere affermata “anche per i danni cagionati dal dinamismo intrinseco della cosa custodita”, salva la sola ipotesi in cui si riesca a dimostrare che il danno si è verificato per “caso fortuito”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.