È vero, infatti, che la Costituzione garantisce l'autonomia finanziaria e contabile degli atenei, ma ciò non consente di trascurare la normativa statale al diritto allo studio, la quale prevede l'onere economico che viene a gravare sullo studente. È perciò di competenza dello Stato la fissazione di un tetto massimo alla contribuzione, nel rispetto del quale continua ad esercitarsi l'autonomia universitaria, tenuta a collocare il livello contributivo all'interno della forcella così indicata.
Ma qual è la norma di riferimento che prevede il suddetto vincolo di utilizzo?
Ad essere stato violato, si lamenta dall’UDU, è l'art. 5 D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, per il quale la contribuzione studentesca non può eccedere il 20% dell'importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'art. 5 l. 24 dicembre 1993, n. 537. Tale limite è stato invece superato. L’UDU ha, infatti, contestato la richiesta di 94 milioni di euro da parte dell’Università di Torino nel 2018 in quanto, in quell’anno, il fondo ammontava a 277 milioni: quindi l’Ateneo avrebbe potuto chiedere al massimo 55 milioni.
Il Consiglio di Stato ha accolto i motivi presentati dall’associazione studentesca, condannando l’Università di Torino a restituire 39 milioni di euro agli studenti iscritti nel 2018.
La decisione – afferma Scordo, coordinatore regionale UDU – rappresenta un’importantissima vittoria per l’Unione degli Universitari in quanto dimostra come, per anni, moltissime delle università italiane abbiano richiesto una tassazione studentesca fuorilegge, nell’assurda pretesa di scaricare sugli studenti il sottofinanziamento statale dell’Università pubblica italiana. La stessa Università di Torino continua ad avere una contribuzione studentesca fuorilegge e profondamente ingiusta. Quest’azione legale, quindi, ha come intento quello di garantire la tutela del diritto allo studio.
“L’Università di Torino non rappresenta un’eccezione. L’anno scorso – aggiunge Camilla Piredda, Coordinatrice Nazionale dell’Unione degli Universitari – abbiamo stimato in 18 gli atenei che presentavano nel bilancio preventivo una contribuzione studentesca fuorilegge. Molti atenei continuano a scorporare dal gettito totale i contributi versati da studenti fuoricorso e internazionali, ma la sentenza di oggi ribadisce come lo scorporo sia illegittimo. Tali pratiche sono inaccettabili dal momento che, come affermato dal Consiglio di Stato, violano la differenza essenziale con gli atenei privati. Infatti, gli atenei statali dovrebbero basare il proprio finanziamento principalmente sulla fiscalità generale, potendo richiedere agli studenti soltanto un contributo a titolo di compartecipazione”.
Dal canto suo, l’Università di Torino ha risposto con una nota, precisando come negli anni sia aumentato il numero di studenti ma non i finanziamenti, aumentando così il peso della tassazione. "Sulla specifica sentenza sono in corso gli approfondimenti necessari - si legge nel comunicato - Va precisato che il peso della contribuzione studentesca negli ultimi 10 anni è notevolmente cresciuto in conseguenza alla forte crescita del numero di studenti (da 66.400 nel 2013/2014 a 82.000 nel 2022/2023), mentre il finanziamento ministeriale è aumentato con un ritmo non proporzionale alla veloce crescita delle nuove matricole. L'Ateneo ribadisce che continuerà ad adoperarsi per favorire il diritto allo studio di tutti gli studenti, confermando le iniziative a favore dell'ampliamento della no tax area sotto i 23 mila euro e per mettere in campo sempre più azioni affinché la contribuzione studentesca possa ancora diminuire".