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Smart Working nel settore privato: cosa cambia?

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Smart Working nel settore privato: cosa cambia?
Firmato dal Ministro del lavoro e dalle parti sociali il Protocollo per l’attuazione dello smart working nel settore privato.
In data 7 dicembre 2021 è stato firmato il Protocollo recante le linee guida per il lavoro agile (c.d. smart working) nel settore privato, da molto atteso alla luce dell’enorme diffusione di questa modalità lavorativa da molti sperimentata durante il lockdown nella fase più acuta dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e mantenuta anche successivamente.
L’accordo con le parti sociali, infatti, mira a definire alcuni importanti principi che in futuro indirizzeranno la contrattazione collettiva, nella prospettiva – dettata dagli innegabili vantaggi sotto il profilo ambientale e del risparmio di spese aziendali – dello stabile mantenimento dello smart working come possibile modalità organizzativa del lavoro.

Ma cosa prevede esattamente il recente Protocollo? Al fine di far chiarezza, pare opportuno riportarne in via schematica i punti principali:
  • natura bilaterale: in ossequio a quanto già previsto dalla L. 81/2017, il datore di lavoro e il dipendente dovranno addivenire ad un accordo scritto circa la modalità di lavoro agile, la sua durata, le modalità dei controlli e i luoghi da cui è possibile per il dipendente lavorare a distanza. Solo durante l’attuale fase emergenziale tale adempimento formale può essere omesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare un simile accordo non può costituire giusta causa di licenziamento;
  • diritto alla disconnessione e al riposo del lavoratore: il lavoro da remoto si caratterizza per l’assenza di un orario di lavoro predeterminato, essendo rimessa al lavoratore la scelta della fascia oraria in cui svolgere le prestazioni dovute. A questo riguardo, tuttavia, il Protocollo specifica che l’accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente deve specificare i tempi inderogabili di riposo nonché le modalità di disconnessione dal lavoro, al fine di assicurare il rispetto del tempo libero. Il diritto alla disconnessione deve essere assicurato al lavoratore altresì in caso di malattia, infortunio, permesso retribuito o ferie: le linee guida prevedono, infatti, che in questi casi di assenza c.d. legittima il lavoratore non è obbligato ad occuparsi di eventuali comunicazioni aziendali che giungano prima della ripresa dell’attività lavorativa;
  • strumenti di lavoro: gli strumenti tecnologici e informatici che servono per lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto devono essere forniti dal datore di lavoro, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti. Una simile previsione mira anche a garantire la sicurezza dei dati trattati, tutelata dall’utilizzo da parte dei dipendenti di strumenti idonei all’accesso ai sistemi aziendali. A tal fine, qualora invece il lavoratore utilizzi, sulla scorta di specifica pattuizione, la propria strumentazione, devono essere stabiliti dei requisiti minimi di sicurezza.


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