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Sindaco vieta l'uso dei garage condominiali non a norma

Sindaco vieta l'uso dei garage condominiali non a norma
Il Comune può sospendere in modo del tutto legittimo l'uso delle autorimesse non in regola con la normativa antincendio stante il mancato adeguamento e la perdurante inerzia dei condomini nel provvedere alla messa in sicurezza.

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 2042 del 7 novembre 2016, si è occupata di un interessante caso in materia condominiale.

In particolare, se le autorimesse del condominio non sono in regola con la normativa antincendio, il Comune può sospenderne l’utilizzo?

Nel caso esaminato dal TAR, un condominio aveva agito in giudizio, nei confronti del Comune di Sondrio, al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza con cui il Comune stesso aveva ordinato al condominio “l’immediata sospensione dell’uso delle autorimesse interrate”, stante il mancato adeguamento delle stesse alla normativa antincendio.

Tali lavori di adeguamento, infatti, erano stati eseguiti solo in parte, con la conseguenza che, in esito ad un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, le due autorimesse erano state valutate come “non utilizzabili”, ai sensi degli artt. 16, 19 e 20 del d. lgs. n. 139/2006.

Di conseguenza, il Comune intimava al condominio di sospendere immediatamente l’utilizzo dei garage non a norma di legge.

Il condominio ricorrente, nel chiedere l’annullamento di tale ordinanza, evidenziava che, fermi gli strumenti di intervento a disposizione del Comune, disciplinati dagli artt. 19 e 20 , comma 3, del d. lgs. n. 139/2006, “di fronte ad una situazione di rischio derivante dalla violazione della normativa in materia di prevenzione incendi, un potere provvedimentale avrebbe potuto essere teoricamente esercitato dal Comune solamente nell’esplicazione delle sue funzioni in materia edilizia (ad esempio, attraverso la dichiarazione di inagibilità delle autorimesse)”.

Il TAR non riteneva, tuttavia, di poter aderire alle argomentazioni svolte dal condominio ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

Secondo il TAR, infatti, il Sindaco aveva del tutto legittimamente esercitato il proprio potere di emanare un’ordinanza contingibile e urgente, previsto dall’art. 54 del T.U.E.L..

In particolare, a detta del TAR, il Sindaco, di fronte alla situazione di pericolo evidenziata dai Vigili del Fuoco, aveva “legittimamente posto in essere l’intervento in via di urgenza, al fine di prevenire il verificarsi di una situazione di minaccia all’incolumità pubblica non altrimenti fronteggiabile, anche in considerazione dell’inerzia dei condomini”.

Infatti, i “presupposti per l’adozione da parte del Sindaco dell’ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e la provvisorietà/temporaneità dei suoi effetti nella proporzionalità del provvedimento”.

Nel caso di specie, in particolare, secondo il TAR, “l’urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità, era evidente”.

Di conseguenza, il provvedimento adottato dal Comune doveva ritenersi pienamente legittimo, nonché ben motivato, “anche in relazione alla grave situazione di pericolo risultante dagli esiti della complessa attività istruttoria ed in relazione all’inerzia nel fronteggiarla”.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR respingeva il ricorso proposto dal condominio, condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.


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