Per far fronte a questo e ad altri problemi causati dall’epidemia di Coronavirus, è stato emanato il cosiddetto decreto “Cura Italia”, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il quale ha introdotto, tra le altre misure, un congedo parentale speciale, di durata non superiore a 15 giorni, di cui potranno godere, a decorrere dal 5 marzo, i genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore ai 12 anni, che siano lavoratori dipendenti, sia del settore privato che di quello pubblico.
Tutti i beneficiari di tale congedo avranno diritto a percepire, per il relativo periodo, un’indennità pari al 50% della retribuzione, e lo stesso sarà coperto da una contribuzione figurativa.
I genitori che siano, invece, iscritti, alla gestione separata, hanno diritto, anch’essi, ad un congedo parentale di 15 giorni, percependo, però, un’indennità, per ogni giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo normalmente usata per definire l’indennità di maternità. Alla stessa indennità hanno, altresì, diritto i lavoratori autonomi iscritti all’INPS. In tal caso, però, l’ammontare dell’indennità sarà calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera, stabilita ex lege e definita sulla base della tipologia di lavoro autonomo.
Il congedo parentale previsto dal decreto “Cura Italia” può essere richiesto, alternativamente, da entrambi i genitori, per un totale di 15 giorni complessivi, purché, all’interno del nucleo familiare, non vi sia un genitore che percepisca altre forme di sostegno al reddito.
È, peraltro, necessario sottolineare che il limite dei 12 anni di età non vale per i genitori di figli affetti da disabilità, per i quali è anche previsto un ampliamento delle giornate di permesso retribuito ai sensi della legge n. 104/1992, che ammontano, così, a 12 giornate mensili per marzo e aprile 2020.
La norma riconosce, inoltre, anche ai genitori che siano lavoratori dipendenti del settore privato e che abbiano figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività scolastiche, senza poter essere licenziati, non percependo, però, alcuna indennità, né vedendosi riconosciuta alcuna contribuzione figurativa.
In alternativa al congedo parentale, i soggetti che ne rispettino i requisiti, possono percepire un bonus di 600 euro da utilizzare per l’assunzione di una baby sitter. Tale somma potrà, peraltro, arrivare fino a 1000 euro per i genitori che svolgano una professione sanitaria.
In ogni caso la domanda per il congedo parentale speciale dovrà essere presentata all’INPS, secondo le modalità che verranno stabilite dallo stesso ente previdenziale.