Una media alta e due materie da recuperare
La vicenda riguarda una studentessa iscritta al terzo anno dell'indirizzo Scienze Umane, opzione Economico Sociale. Al termine del secondo quadrimestre il suo profilo era ampiamente positivo, con una media generale pari a 6,92 e voti particolarmente alti in Diritto ed Economia (10) e Storia dell'Arte (8). Le difficoltà si concentravano solo in Inglese e Matematica, dove la ragazza era stata rimandata. Agli esami di riparazione i risultati non hanno però convinto il Consiglio di classe, che ha deciso di non ammetterla alla classe quarta. I genitori hanno dunque presentato istanza di autotutela, respinta prima dalla Dirigente scolastica e poi, in seconda battuta, dal Consiglio di classe stesso. A quel punto la famiglia si è rivolta al giudice amministrativo, ottenendo già in via cautelare l'ammissione della figlia alla classe successiva, con riserva, in attesa della decisione di merito.
Le censure dei ricorrenti
Il ricorso contestava la scarna motivazione del provvedimento e la mancata considerazione di alcuni elementi rilevanti. In particolare i genitori sostenevano che la scuola non avesse tenuto conto del rendimento complessivo della figlia, né delle circostanze personali che avevano inciso sul suo percorso in quel periodo. La ragazza, adottata, aveva infatti dovuto affrontare i tentativi di contatto della madre biologica, la quale si era perfino presentata davanti alla scuola all'orario di uscita degli studenti. L’episodio, segnalato alle autorità e sfociato in una richiesta di ammonimento accolta dal Questore di Lecce, aveva inevitabilmente prodotto un impatto psico-emotivo nella minore, documentato anche da relazioni medico-legali. Secondo la famiglia questi elementi avrebbero dovuto spingere l'istituto ad attivare percorsi personalizzati, come previsto dalla circolare ministeriale del 28 marzo 2023 dedicata al diritto allo studio degli alunni adottati.
Il difetto di motivazione al centro della sentenza
Il Collegio ha accolto il ricorso individuando il vizio decisivo nel difetto di motivazione del provvedimento, in violazione dell'art. 3 della legge sul proc. amministrativo, che impone all'amministrazione di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di ogni decisione. Secondo i giudici l'istituto non ha considerato tre profili rilevanti.
Il primo riguarda l'intero percorso scolastico dell'alunna, con una media superiore al 6,9 e risultati eccellenti proprio nelle materie caratterizzanti l'indirizzo di studi. Il secondo riguarda gli effetti delle vicende personali sulla resa scolastica e sugli stessi esami di riparazione. Il terzo riguarda l'omessa attivazione di misure di sostegno, che le circostanze avrebbero reso opportune anche alla luce della normativa sull'inclusione.
Il precedente richiamato dai giudici
A sostegno della decisione il TAR pugliese ha richiamato un orientamento giurisprudenziale già espresso dal TAR Liguria con la sentenza n. 102 del 22 gennaio 2014, secondo cui, anche in sede di esami di riparazione, il Consiglio di classe è tenuto a una valutazione complessiva del processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento dello studente, non potendosi limitare al giudizio negativo sulla singola materia senza un'adeguata motivazione.
Il dispositivo e le conseguenze pratiche
Il TAR ha annullato tutti gli atti impugnati, compreso il verbale di scrutinio finale e i successivi rigetti delle istanze di autotutela. Per le famiglie alle prese con una delibera di non ammissione ritenuta ingiusta, la pronuncia stabilisce che non basta un voto insufficiente per giustificare la bocciatura: la scuola deve dimostrare di aver effettuato una valutazione complessiva dello studente, tenendo conto anche di eventuali situazioni personali portate a sua conoscenza, sia pure tardivamente, prima della decisione finale.