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Scuola, meno ore di assistenza agli alunni disabili da parte dei Comuni se mancano le risorse necessarie: la sentenza

Scuola, meno ore di assistenza agli alunni disabili da parte dei Comuni se mancano le risorse necessarie: la sentenza
Vediamo insieme cosa dice la sentenza del Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 1798 - pronunciata dal Consiglio di Stato il 12 agosto scorso - si è affrontato un caso di presunta violazione del diritto all’inclusione scolastica di uno studente con disabilità.

La controversia trae origine dalla decisione di un Comune emiliano di ridurre le ore di assistenza scolastica, assegnate allo studente per l’anno scolastico 2022/2023, rispetto a quanto previsto nel Piano educativo individualizzato (PEI) e richiesto dalla scuola.

Più nel dettaglio, il PEI è il documento elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione. Il Gruppo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunna o dell’alunno con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità, nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare (v. art. 9, comma 10, D. Lgs. n. 66 del 2017).

Fra i molteplici contenuti normativamente previsti, il PEI “esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione” (v. art. 7, comma 2, lett. d) D. Lgs. n. 66 del 2017).

Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione sono operatori specializzati, finanziati dagli enti locali, la cui presenza è finalizzata a migliorare la qualità dell’azione formativa, facilitando la comunicazione e l’interazione dello studente con disabilità e stimolando lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni dell’autonomia. Ad oggi gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione che affiancano gli insegnanti per il sostegno sono più di 68mila; di questi il 4,5% conosce la lingua italiana dei segni (LIS).

Ritornando alla controversia in commento, i genitori dello studente, sostenendo la natura vincolante del Piano suddetto e la priorità del diritto all’inclusione rispetto alle esigenze di bilancio, hanno impugnato la decisione del Comune prima al TAR, e successivamente al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, tuttavia, ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR. In sostanza, per quanto riguarda l’assistenza all’autonomia e comunicazione, il PEI ha valore di proposta e non di vincolo.

Ad avviso dei giudici, il "Piano educativo individualizzato si limita a formulare motivate proposte e non già determinazioni conclusive". Conseguentemente, residua in capo all’Amministrazione comunale "un irriducibile margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica". Non esiste, inoltre, un quadro normativo in base al quale possa esigersi, nei confronti dell’autorità comunale, che l’apprestamento delle misure solidaristiche si spinga sino ad imporre oneri insopportabilmente sproporzionati o eccessivi, tali da mettere a rischio la copertura finanziaria delle politiche locali nel medio-lungo periodo.
In definitiva, si propende in modo netto per la tesi secondo la quale il decreto legislativo 66/2017 deve essere interpretato letteralmente quando, all’art. 3, comma 2, lett. a) prevede che gli enti locali “provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili […] gli interventi necessari per garantire l’assistenza di loro competenza, inclusa l’assegnazione del personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”

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