Uno schiaffo sul sedere dato «per scherzo» può avere conseguenze molto serie anche sul piano giudiziario. Un gesto che qualcuno potrebbe considerare una semplice goliardata può, infatti, trasformarsi in una condotta lesiva della dignità e della libertà personale, soprattutto quando viene compiuto senza il consenso della persona che lo riceve.
Il punto non è soltanto la forza del gesto o l'eventuale presenza di un danno fisico; il confine tra scherzo e comportamento illecito non dipende esclusivamente da come l'autore definisce la propria condotta.
Un contatto fisico non desiderato può assumere rilevanza civile o penale a seconda delle modalità e del contesto. In presenza di una condotta con connotazione sessuale e non consensuale, possono inoltre entrare in gioco norme specifiche, la cui applicazione deve essere valutata caso per caso.
Ancora più delicata può essere la situazione quando il gesto avviene sul luogo di lavoro, perché il comportamento può incidere anche sulla dignità professionale e sull'ambiente lavorativo.
Il contesto fa la differenza
Per capire le conseguenze giuridiche di un episodio non basta dunque chiedersi: «È stato solo uno schiaffo?».
Occorre chiedersi:
Il punto non è soltanto la forza del gesto o l'eventuale presenza di un danno fisico; il confine tra scherzo e comportamento illecito non dipende esclusivamente da come l'autore definisce la propria condotta.
Un contatto fisico non desiderato può assumere rilevanza civile o penale a seconda delle modalità e del contesto. In presenza di una condotta con connotazione sessuale e non consensuale, possono inoltre entrare in gioco norme specifiche, la cui applicazione deve essere valutata caso per caso.
Ancora più delicata può essere la situazione quando il gesto avviene sul luogo di lavoro, perché il comportamento può incidere anche sulla dignità professionale e sull'ambiente lavorativo.
Il contesto fa la differenza
Per capire le conseguenze giuridiche di un episodio non basta dunque chiedersi: «È stato solo uno schiaffo?».
Occorre chiedersi:
- chi ha compiuto il gesto;
- chi lo ha ricevuto;
- se esisteva un rapporto di confidenza;
- se il contatto era consensuale;
- dove è avvenuto;
- se erano presenti altre persone;
- come ha reagito la persona coinvolta;
- se il comportamento è stato isolato o ripetuto;
- quali conseguenze concrete ha prodotto.
Sono tutti elementi che possono incidere sulla qualificazione giuridica della condotta.
Un precedente particolarmente significativo è rappresentato dalla sentenza n. 15245 del 2017 della Corte di Cassazione.
La vicenda riguardava un uomo che, mentre si trovava a bordo di un ciclomotore, aveva colpito sul sedere una donna che stava camminando, approfittando del fatto che fosse di spalle, per poi allontanarsi.
L'uomo era stato condannato a 10 mesi di reclusione per violenza sessuale ex art. 609 bis del c.p. e aveva impugnato la decisione sostenendo, tra le altre cose, che non si fosse trattato di un vero e proprio atto sessuale e che non fosse sua intenzione compiere un atto di libidine.
Per la Cassazione, però, il ricorso era inammissibile.
Uno dei passaggi più importanti della pronuncia riguarda proprio l'argomento secondo cui l'autore non avrebbe avuto l'intenzione di compiere un atto sessuale.
La giurisprudenza ha chiarito che, per valutare la sussistenza del reato, non è sufficiente guardare alla dichiarazione dell'autore sulle proprie intenzioni.
La condotta deve essere valutata anche oggettivamente, considerando la natura del gesto e la sua idoneità a incidere sulla libertà di autodeterminazione sessuale della persona offesa.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il gesto era stato qualificato come un palpeggiamento di una zona erogena, e non come un semplice schiaffo privo di qualsiasi connotazione sessuale.
Ma nel dettaglio che cosa dice l'articolo 609-bis c.p.?
L'articolo 609-bis del codice penale punisce chi, con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali.
La giurisprudenza ha, però, progressivamente chiarito che la nozione di «atto sessuale» non comprende soltanto i rapporti sessuali in senso stretto.
Possono rientrarvi anche palpeggiamenti e toccamenti di parti del corpo quando, per le caratteristiche concrete del comportamento, risultano idonei a incidere sulla libertà sessuale della vittima.
È proprio questo il principio richiamato dalla Cassazione nella sentenza del 2017.
La Cassazione ha inoltre ribadito che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l'autore abbia effettivamente conseguito una soddisfazione sessuale.
La valutazione riguarda la natura oggettiva della condotta e la sua idoneità a incidere sulla libertà di autodeterminazione sessuale della persona offesa: chi compie un gesto del genere può sostenere di averlo fatto per scherzo, per goliardia o senza una specifica finalità sessuale, ma la qualificazione giuridica non dipende esclusivamente da ciò che l'autore dichiara di aver pensato.
I giudici valutano il comportamento nel suo complesso: che cosa è stato fatto, come, nei confronti di chi, in quale contesto e con quali modalità.
Nel caso deciso dalla Cassazione nel 2017, per esempio, non era stata ritenuta decisiva la prospettazione dell'imputato secondo cui si sarebbe trattato semplicemente di uno schiaffo.
Un altro punto da chiarire, infine, è che il risarcimento del danno viene determinato nell'ambito del singolo procedimento e dipende dalla valutazione del giudice sulle conseguenze della condotta e sulla responsabilità dell'imputato. Non esiste, quindi, un automatismo per cui a un determinato gesto corrisponda sempre lo stesso risarcimento.
Detto questo, in diverse vicende giudiziarie relative a condotte analoghe sono stati riconosciuti risarcimenti nell'ordine dei 5.000 euro. Una somma che, accanto alle eventuali conseguenze penali, evidenzia come un contatto fisico non consensuale possa produrre anche conseguenze economiche significative per chi lo compie.
La cifra, dunque, non è automatica. Ma quando il giudice accerta una responsabilità e riconosce un danno alla persona offesa, il risarcimento può raggiungere anche diverse migliaia di euro.
Un precedente particolarmente significativo è rappresentato dalla sentenza n. 15245 del 2017 della Corte di Cassazione.
La vicenda riguardava un uomo che, mentre si trovava a bordo di un ciclomotore, aveva colpito sul sedere una donna che stava camminando, approfittando del fatto che fosse di spalle, per poi allontanarsi.
L'uomo era stato condannato a 10 mesi di reclusione per violenza sessuale ex art. 609 bis del c.p. e aveva impugnato la decisione sostenendo, tra le altre cose, che non si fosse trattato di un vero e proprio atto sessuale e che non fosse sua intenzione compiere un atto di libidine.
Per la Cassazione, però, il ricorso era inammissibile.
Uno dei passaggi più importanti della pronuncia riguarda proprio l'argomento secondo cui l'autore non avrebbe avuto l'intenzione di compiere un atto sessuale.
La giurisprudenza ha chiarito che, per valutare la sussistenza del reato, non è sufficiente guardare alla dichiarazione dell'autore sulle proprie intenzioni.
La condotta deve essere valutata anche oggettivamente, considerando la natura del gesto e la sua idoneità a incidere sulla libertà di autodeterminazione sessuale della persona offesa.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il gesto era stato qualificato come un palpeggiamento di una zona erogena, e non come un semplice schiaffo privo di qualsiasi connotazione sessuale.
Ma nel dettaglio che cosa dice l'articolo 609-bis c.p.?
L'articolo 609-bis del codice penale punisce chi, con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali.
La giurisprudenza ha, però, progressivamente chiarito che la nozione di «atto sessuale» non comprende soltanto i rapporti sessuali in senso stretto.
Possono rientrarvi anche palpeggiamenti e toccamenti di parti del corpo quando, per le caratteristiche concrete del comportamento, risultano idonei a incidere sulla libertà sessuale della vittima.
È proprio questo il principio richiamato dalla Cassazione nella sentenza del 2017.
La Cassazione ha inoltre ribadito che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l'autore abbia effettivamente conseguito una soddisfazione sessuale.
La valutazione riguarda la natura oggettiva della condotta e la sua idoneità a incidere sulla libertà di autodeterminazione sessuale della persona offesa: chi compie un gesto del genere può sostenere di averlo fatto per scherzo, per goliardia o senza una specifica finalità sessuale, ma la qualificazione giuridica non dipende esclusivamente da ciò che l'autore dichiara di aver pensato.
I giudici valutano il comportamento nel suo complesso: che cosa è stato fatto, come, nei confronti di chi, in quale contesto e con quali modalità.
Nel caso deciso dalla Cassazione nel 2017, per esempio, non era stata ritenuta decisiva la prospettazione dell'imputato secondo cui si sarebbe trattato semplicemente di uno schiaffo.
Un altro punto da chiarire, infine, è che il risarcimento del danno viene determinato nell'ambito del singolo procedimento e dipende dalla valutazione del giudice sulle conseguenze della condotta e sulla responsabilità dell'imputato. Non esiste, quindi, un automatismo per cui a un determinato gesto corrisponda sempre lo stesso risarcimento.
Detto questo, in diverse vicende giudiziarie relative a condotte analoghe sono stati riconosciuti risarcimenti nell'ordine dei 5.000 euro. Una somma che, accanto alle eventuali conseguenze penali, evidenzia come un contatto fisico non consensuale possa produrre anche conseguenze economiche significative per chi lo compie.
La cifra, dunque, non è automatica. Ma quando il giudice accerta una responsabilità e riconosce un danno alla persona offesa, il risarcimento può raggiungere anche diverse migliaia di euro.