In particolare, il D. Lgs. 87/2024 modifica alcune disposizioni del D. Lgs. 74/2000, apportando le seguenti novità per i lavoratori autonomi:
A) Modifiche delle norme in materia di applicazione della sanzione nei casi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate
> il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali;
> si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione e l’ammontare del debito residuo sia comunque superiore a 50.000.
B) Prolungamento dei termini per l’applicazione della scriminante del pagamento del debito fiscale nell’ipotesi di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto
Con la sostituzione dell’articolo 10ter del D. Lgs. 74/2000, sono ora prolungati anche i termini previsti per l’applicazione della sanzione di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e introdotte alcune cause di esclusione, non previste nel testo - ancora per poco - vigente. Nello specifico, la norma stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (anziché entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale), l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta, sempre che:
> il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali;
> si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione e l’ammontare del debito residuo sia comunque superiore a 75.000.
È stabilito, inoltre, che i reati di cui ai citati articoli 10bis e 10ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai predetti fini, il giudice deve tener conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore, dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.
In particolare il giudice deve valutare, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:
a. l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
b. l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;
c. l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
d. la situazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza.