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Rumori provenienti dalla cucina del vicino: ecco quando sono intollerabili

Rumori provenienti dalla cucina del vicino: ecco quando sono intollerabili
L'intollerabilità dei rumori che provengono dall'appartamento vicino deve essere valutata in base alla situazione concreta e non in astratto.

Una delle questioni più frequenti in ambito condominiale e non, è quella relativa alle "immissioni" che provengono dal fondo o dall'appartamento del vicino.

L’art. 844 c.c. prevede che sia possibile impedire "le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni" solo se essi superino il limite della normale tollerabilità.

La conseguenza della violazione della norma è costituita dalla possibilità di richiedere, oltre alla cessazione delle immissioni, il risarcimento dei danni subiti, compresi quelli di carattere non patrimoniale.

Tuttavia, la norma non indica esattamente quale sia il limite della normale tollerabilità, perciò esso dovrà essere individuato volta a volta.

Di recente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28201/2018, esaminava un caso di immissioni rumorose provenienti dalla cucina di un appartamento avvertite in quello sottostante.

In particolare, i proprietari avevano spostato il vano cucina, a seguito di alcuni lavori di ristrutturazione. Tale stanza risultava, poi, posizionata proprio sopra la camera da letto dei vicini che, di conseguenza, lamentavano la provenienza di rumori fastidiosi e, a loro dire, intollerabili.

Il proprietario dell’appartamento ristrutturato, di contro, evidenziava come lo spostamento della cucina non avesse alterato in alcun modo il carico acustico e che i rumori si dovessero semplicemente ricondurre al normale e ordinario utilizzo dell’immobile.

Osservava la Suprema Corte che il limite di tollerabilità non può essere, in quanto tale, valutato in astratto, ma, al contrario, deve essere oggetto di un’analisi che tenga conto di aspetti concreti.

In primo luogo, il limite varia da zona a zona, in considerazione del fatto che, semplicemente, esistono contesti più "tranquilli" e silenziosi rispetto ad altri.

In altre parole, secondo la Corte di Cassazione, occorre aver riguardo alla rumorosità di fondo costante presente nella zona, caratterizzata da un complesso di suoni di origine varia e non chiaramente identificabile, comunque continui e caratteristici di quella determinata area.

Inoltre, in giudizio, la C.T.U. aveva inizialmente accertato il superamento della soglia di tollerabilità considerando, tuttavia, il livello di rumorosità solo all'interno della proprietà e in una situazione di assoluto silenzio, per cui si era successivamente reso necessario un supplemento di indagini.

Le nuove indagini stabilivano che i rumori non superavano la soglia della normale tollerabilità ed, eventualmente, si poteva osservare un superamento solo nel momento in cui veniva utilizzata la scopa elettrica.

Inoltre, veniva accertato che le immissioni non erano causate dalle trasformazioni effettuate nell'appartamento.

Osservava la Corte di Cassazione che la rumorosità deve essere rilevata non solo facendo riferimento all'appartamento di proprietà, ma a tutto il contesto in cui si trova globalmente inserito, sulla base delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti.

Inoltre, gli elementi devono essere presi in considerazione in modo obiettivo, in relazione a quella che viene definita "reattività dell’uomo medio" e non sulla scorta delle specifiche considerazioni provenienti dalle singole persone interessate.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte riteneva che le immissioni, in questo caso, non potessero considerarsi come superiori ai limiti della normale tollerabilità.


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