I giudici hanno chiarito che i tre anni per poter rifare l'esame di guida decorrono dal ritiro della patente.
La questione è sempre stata dibattuta.
La normativa vieta di «conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni dalla data di accertamento del fatti» (art. 219, comma 3, Codice della strada).
Il ministero dei Trasporti aveva sempre identificato tale data col momento del passaggio in giudicato, con notevole allungamento dei tempi. La giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali non era univoca.
Ora per la prima volta sulla questione si pronuncia un collegio di Tribunale civile, chiarendo in modo netto che va conteggiato anche il presofferto, per evitare un ingiustificato allungamento dei tempi che tradirebbe l’interpretazione letterale della norma.
Nel caso oggetto del provvedimento l’automobilista chiedeva di poter sostenere nuovamente l’esame di guida, possibilità negatagli perché il ministero sosteneva che il triennio andasse conteggiato dal passaggio in giudicato, avvenuto dopo altri due anni. Quindi il ricorso presentato dall'automobilista secondo cui sospensione cautelare della patente e revoca hanno la stessa finalità di prevenzione generale, quindi il presofferto va considerato nel conto finale.