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Rilascio porto d'armi: può essere negato solo per un episodio di guida in stato di ebbrezza?

Rilascio porto d'armi: può essere negato solo per un episodio di guida in stato di ebbrezza?
Il TAR Bolzano ha precisato che la presenza di un abuso occasionale di alcool può condurre, insieme ad altri elementi, a un giudizio di non affidabilità al corretto uso delle armi ma che tale giudizio non può basarsi unicamente su un singolo episodio, in quanto da solo non sufficiente per formulare il giudizio di inidoneità.
La Questura può rifiutare il rilascio del porto d’armi solo perché il richiedente è stato sorpreso, un’unica volta, in guida in stato di ebbrezza?

Il TAR Bolzano si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto (sentenza n. 220/2017).

Nel caso esaminato dal TAR, un soggetto aveva presentato alla Questura di Bolzano un’istanza per il rilascio del porto d’armi ad uso caccia.

La questura, tuttavia, aveva rigettato tale istanza, in quanto, nel corso dell’istruttoria effettuata, era emersa l’esistenza, a carico del richiedente, di un decreto penale di condanna, con il quale gli era stata revocata la patente di guida “per guida in stato di ebbrezza alcolica”.

Il soggetto in questione, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi al TAR, nella speranza di ottenere l’annullamento del provvedimento sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, la Questura avrebbe dedotto la sua “non affidabilità al corretto uso delle armi dall’unico episodio di guida in stato di ebbrezza e dal conseguente decreto penale di condanna”, senza, tuttavia, tenere in considerazione il fatto che, successivamente, il reato stesso era stato dichiarato estinto.

Evidenziava il ricorrente, inoltre, che “la presenza di un abuso occasionale di alcool può condurre, insieme ad altri elementi, a un giudizio di non affidabilità al corretto uso delle armi di cui all’art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773” ma che tale giudizio non può, invece, “basarsi unicamente su un singolo episodio, in quanto da solo non sufficiente per formulare il giudizio di inidoneità, soprattutto se risalente nel tempo, come nel caso di specie”.

Il TAR riteneva, in effetti, di dover dar ragione al ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava il TAR, in proposito, che la normativa che disciplina il rilascio del porto d’armi è finalizzata a garantire il rilascio dello stesso “solo in favore di chi ha una buona condotta e può garantire la totale affidabilità nell’uso delle armi”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo il TAR, la valutazione di inaffidabilità operata dalla Questura appariva “carente”, in quanto la stessa era stata “basata esclusivamente sui fatti riportati nella comunicazione di reato, che non sono di per sé idonei e sufficienti a provare, pur attraverso un giudizio prognostico, la possibilità di un uso non corretto delle armi da parte del ricorrente”.

Precisava il TAR, infatti, che, nel caso in esame, si era verificato “un unico episodio di guida in stato di ebbrezza” e non si era in presenza di “una fattispecie di abuso continuativo di sostanze alcoliche”.

Di conseguenza, secondo il TAR, la Questura “avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti sulla personalità del ricorrente prima di giungere ad un giudizio quasi automatico di non affidabilità”.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente, annullando il provvedimento impugnato.


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