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Responsabilità medica: non sempre l'inutilità dell'intervento è imputabile al medico chirurgo

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Responsabilità medica: non sempre l'inutilità dell'intervento è imputabile al medico chirurgo
La Cassazione ha assolto due medici dal reato di "lesioni colpose" in quanto gli stessi avevano deciso di eseguire l'intervento, rivelatosi poi inutile, sulla base degli esiti degli esami in precedenza effettuati.




La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 29053 del 12 giugno 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di responsabilità medica.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale della stessa città, aveva assolto due medici dal reato di “lesioni colpose” (art. 590 cod. pen.), del quale erano stati accusati per aver eseguito un intervento chirurgico ad un paziente - nonostante le condizioni cliniche dello stesso non giustificassero quella procedura - che gli aveva lasciato una cicatrice di 35 cm.

Secondo la Corte d’appello, infatti, gli accertamenti effettuati sul paziente durante la degenza in ospedale non avevano fornito elementi tali da escludere l’opportunità di eseguire quel trattamento, dal momento che il quadro diagnostico del paziente risultava alquanto complesso.

Pertanto, non sussistevano, secondo la Corte d’appello, profili di colpa professionale dei due medici imputati.

Ritenendo la decisione ingiusta, il paziente aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole e, di conseguenza, il risarcimento del danno subito.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo la Cassazione, infatti, la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, ben argomentando in merito ai motivi che l’avevano indotta ad escludere la responsabilità sanitaria dei due medici.

Evidenziava la Cassazione, in particolare, che, pur essendo vero che il trattamento sanitario oggetto di contestazione si era rivelato sostanzialmente inutile e aveva lasciato una cicatrice sul corpo del paziente, era pur vero che per i medici il quadro clinico del paziente in questione non era chiaro ed essi avevano assunto le loro decisioni sulla base degli esiti degli esami che erano stati fatti al paziente stesso negli otto giorni di ricovero anteriori all’intervento chirurgico.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva del tutto correttamente escluso l’esistenza di profili di colpa per imperizia in capo ai due medici.

Ciò considerato, la Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente la sentenza di secondo grado e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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