Il Tribunale di Cagliari, con un’ordinanza del 22 luglio 2016, si è occupata di questa interessante questione, fornendo alcune precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dal Tribunale, un condomino, proprietario di un cane di piccola taglia, aveva agito in giudizio al fine di veder dichiarato nullo o, comunque, inefficace, l’art. 7 del regolamento di condominio, che vietava di tenere animali domestici.
Secondo l’attore, tale disposzione doveva considerarsi nulla, in virtù della modifica all’art. art. 1138 del c.c., ultimo comma, cod. civ., intervenuta con l’art. 16 della legge n. 220 del 2012, ai sensi del quale le norme del regolamento di condominio non possono vietare di possedere e detenere animali domestici.
Il condominio si costituiva in giudizio, contestando la domanda dell’attore e chiamando in causa gli altri condomini.
Il Tribunale di Cagliari riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dal condomino attore, accogliendo il relativo ricorso.
Osservava il Tribunale, infatti, che la disposizione del regolamento di condominio oggetto di impugnazione doveva considerarsi nulla, in conseguenza dell’introduzione, con la legge n. 220 del 2012, della norma di cui all’art. 1138, ultimo comma, c.c., ai sensi del quale “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Tale disposizione, proseguiva il Tribunale, doveva ritenersi applicabile “a tutte le disposizioni con essa contrastanti, indipendentemente dalla natura dell'atto che le contiene (regolamento contrattuale ovvero assembleare) e indipendentemente dal momento dell'introduzione di quest'ultimo (primo o dopo la novella del 2012)”.
Di conseguenza, secondo il Giudice, doveva affermarsi che l’eventuale norma del regolamento di condominio difforme da tale disposto fosse affetta da nullità, in quanto “contraria ai principi di ordine pubblico, ravvisabili, per un verso, nell'essersi indirettamente consolidata, nel diritto vivente e a livello di legislazione nazionale, la necessità di valorizzare il rapporto uomo-animale e, per altro verso, nell'affermazione di quest'ultimo principio anche a livello Europeo”.
Il Tribunale, a sostegno delle proprie argomentazioni, si richiamava alla legge n. 281 del 14 agosto 1991 (legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), “con la quale è stata prevista la condanna degli atti di crudeltà, maltrattamenti e abbandono degli animali, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale (art. 1)”, nonché la legge n. 189 del 2004, “che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti di "animalicidio" e di maltrattamento di animali, di cui agli artt. 544 bis e ss. c.p.” e, infine, l'art. 31 della legge n. 120 del 2010 (nuovo Codice della Strada) “che ha disposto l'obbligo di fermarsi a soccorrere l'animale ferito in caso di incidente”.
Per quanto riguarda, invece, la normativa europea, il Tribunale richiamava la “Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13.11.1987 e ratificata ed eseguita in Italia con la L. n. 201 del 2010, nella quale è sancito l'obbligo morale dell'uomo ‘di rispettare tutte le creature viventi’ e l'importanza degli animali da compagnia e il loro valore per la società per il contributo da essi fornito alla qualità della vita”, nonché il “Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ratificato dalla L. n. 130 del 2008, il quale, all'articolo 13, stabilisce che l'Unione e gli Stati membri ‘tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti’”.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglieva la domanda del condomino attore, dichiarando la nullità della disposizione del regolamento di condominio che vietava di tenere animali domestici e condannando il condominio al pagamento delle spese processuali.