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I rapporti tra il diritto di accesso e le associazioni portatrici di interessi diffusi

I rapporti tra il diritto di accesso e le associazioni portatrici di interessi diffusi
Il Consiglio di Stato ribadisce il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa: il diritto di accesso non può tradursi in una istanza volta al controllo generalizzato sull'operato della P.A..
Con sentenza n.8333/2021, il Consiglio di Stato ha dato continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di accesso agli atti ex art. 22 della legge sul proc. amministrativo.

All'analisi della soluzione giuridica proposta dal consesso amministrativo, appare opportuno riepilogare brevemente la vicenda storico-fattuale.

Segnatamente, nel dicembre del 2019, allegando un interesse diretto, concreto ed attuale ed al fine di perseguire le proprie finalità statutarie nell’interesse della collettività, il Codacons presentava una richiesta di accesso agli atti nei confronti della CONSOB e di Banca di Italia avente ad oggetto documenti relativi gli accertamenti, ispezioni e alle istruttorie espletate dai due organismi pubblici in relazione alla crisi bancaria della Banca Popolare di Bari.
Con motivazioni simili, entrambe le authorities negavano l’istanza di accesso poiché il Codacons mancava di dimostrare un nesso effettivo fra la conoscenza degli atti di cui si chiedeva l’ostensione e il perseguimento delle finalità statutarie. A tale uopo, l’ampiezza e la genericità dell’istanza si traducevano in un tentativo di effettuare un controllo generalizzato sull’operato della P.A.. Da ultimo, i documenti richiesti erano caratterizzati dal segreto per finalità di vigilanza e dunque soddisfare la pretesa ostensiva avrebbe significato un danno per nulla irrilevante al ceto creditorio.
Dopo avere infruttuosamente esperito la procedura innanzi la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, il Codacons impugnava i provvedimenti di diniego di accesso dinanzi al T.A.R. del Lazio il quale, ritenendo che il Codacons non potesse vantare un interesse differenziato e qualificato in relazione al corretto funzionamento del mercato del credito e del risparmio, respingeva il ricorso.
La sentenza in questione veniva impugnata in appello innanzi alla quarta Sezione del Consiglio di Stato la quale richiamando tuttavia il proprio consolidato orientamento in tema di esercizio del diritto di accesso rigettava il gravame.

Ciò posto, la pronuncia del Consiglio di Stato in esame seppure non si caratterizza per un impianto motivazionale originale contribuisce a definire con maggiore precisione la posizione giuridica soggettiva delle associazioni portatrici di interessi legittimi diffusi.
Nel dettaglio, ad avviso di questa pronuncia, non vi è alcuna differenza qualitativa tra le associazioni de quo e quella dei singoli individui. I requisiti sostanziali per il legittimo esercizio del diritto di accesso sono, infatti, i medesimi per tutti i soggetti dell’ordinamento e si incentrano su un interesse diretto, concreto ed attuale alla specifica conoscenza documentale invocata. Pertanto, l’interesse sotteso alla costituzione ed all’operatività di un’associazione di utenti, quale quello statutariamente tutelato dal Codacons, si proietta in una dimensione di pretesa ostensiva solo ove la documentazione oggetto della richiesta sia effettivamente necessaria o, quanto meno, strettamente funzionale al conseguimento delle finalità statutarie, ciò che è onere dell’associazione stessa dimostrare. E’ infatti pacifico che alla stregua della normativa in tema di accesso documentale non è predicabile una sorta di legittimazione ostensiva generale in capo a tali associazioni, difettando un’apposita previsione di legge in tal senso.

Nel caso di specie, pertanto, la richiesta di accesso è stata correttamente rigettata, posto che difetta uno specifico, puntuale e ben individuato nesso fra la conoscenza degli accertamenti, delle ispezioni, delle istruttorie e delle relative risultanze eseguite dalla Banca d’Italia e dalla Consob in relazione alla crisi bancaria della Banca popolare di Bari, oggi commissariata, e gli scopi statutari del Codacons, cui è estranea la titolarità di una sorta di azione ostensiva popolare o, a fortiori, di un sindacato ispettivo generale sull’operato delle Autorità di vigilanza. A tale uopo, non può ritenersi neanche idonea a dimostrare la legittimazione e l’interesse all’esercizio del diritto di accesso la sola presentazione di esposti ovvero a costituzione di parte civile nei giudizi penali conseguenti alla crisi del richiamato istituto di credito. Attesa, infatti, la natura personale della responsabilità penale, l’azione civile avverso specifici soggetti che hanno rivestito posizioni apicali in un istituto di credito non legittima una richiesta di accesso riferita all’intera attività di vigilanza svolta in precedenza con riferimento all’istituto bancario stesso.


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