In particolare, l’art. 1136 codice civile, stabilisce quanti condomini devono partecipare e devono votare favorevolmente affinché la delibera possa essere regolarmente assunta.
In ogni caso, è necessario procedere alla convocazione di tutti i condomini, almeno 5 giorni prima della data prevista per l’assemblea, indicando l’ordine del giorno che si andrà a discutere (art. 66 disposizioni attuative al codice civile).
Ma cosa succede se un condomino vende il proprio appartamento, senza comunicarlo all’assemblea, con la conseguenza che viene convocato il vecchio condomino e non quello nuovo?
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza del 29 gennaio 2016, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dal Tribunale, una condomina aveva agito in giudizio per impugnare una delibera assembleare che sarebbe stata adottata nonostante la mancata convocazione di uno dei condomini (nella specie, una società), la quale non risultava nemmeno come soggetto partecipante alla ripartizione delle spese condominiali.
Il Tribunale, tuttavia, non ritiene di poter aderire alle argomentazioni svolte dalla condomina in questione, in quanto, dagli atti di causa, risultava che fosse stata convocata la condomina “che all’amministratore risultava essere la proprietaria dell’immobile di riferimento, per effetto della mancata comunicazione della circostanza dell’avvenuta cessione” dell’immobile stesso alla società in questione. Inoltre, il Tribunale rilevava come, in ogni caso, anche la società-nuova proprietaria fosse stata invitata a partecipare all’assemblea e che, effettivamente vi abbia partecipato (pur se non regolarmente convocata insieme agli altri condomini).
Secondo il Tribunale, dunque, l’amministratore di condominio avrebbe proceduto, del tutto correttamente, alla convocazione degli aventi diritto, in quanto deve ritenersi che “nell’ipotesi di alienazione di una porzione di edificio condominiale ad un nuovo soggetto, affinché questi si legittimi di fronte al condominio quale nuovo titolare interessato a partecipare alle assemblee, occorre almeno (…) una qualche iniziativa, esclusiva dell’acquirente o concorrente con quella dell’alienante, che, in forma adeguata, renda noto al condominio detto mutamento di titolarità, senza di che, e fin quando ciò non avvenga, resta legittimato a partecipare alle delibere assembleari, l’alienante”.
In altri termini, ciò significa che, finché l’amministratore non è posto nelle condizioni di conoscere l’avvenuto cambio di titolarità di un determinato appartamento, è ovvio che questi non possa che inviare la convocazione al vecchio proprietario.
E’, infatti, il nuovo proprietario o questi assieme all’alienante, che deve comunicare di essere il nuovo proprietario e solo dopo tale comunicazione egli assume il diritto di partecipare all’assemblea, con la conseguenza che l’amministratore dovrà convocare lui e non il vecchio proprietario.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ritiene che l’amministratore abbia, del tutto correttamente, convocato all’assemblea il vecchio proprietario, dal momento che non gli era stata comunicata l’avvenuta cessione dell’appartamento ad un altro soggetto, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla condomina.